Decreto "Del Fare": Sicurezza sul lavoro in edilizia
03/07/2013
Il decreto-legge 21 giugno 2013, n, 69 ( c.d. decreto "Del Fare")
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
pubblicato sul supplemento ordinario n. 50/L alla Gazzetta
ufficiale n. 144 del 21 giugno scorso, ha modificato il Titolo
IV del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, in materia di misure per la
salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Con il provvedimento che deve essere ancora convertito in legge dello Stato, sono stati modificati gli articoli 26, 29, 32, 37, 67, 71, 88, 225, 240, 250 e 277 ed è stato inserito l’articolo 104-bis rubricato “Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili”.
Tra le modifiche introdotte segnaliamo quelle contenute nell’art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008 con cui è prevista l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei "piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi" e quelle contenute nel nuovo articolo 104-bis con cui è prevista:
I modelli semplificati relativamente ai documenti descritti saranno individuati da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In allegato il testo originario dei citati articoli del D.Lgs. n. 81/2008 con a fianco il testo con le modifiche introdotte dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
© Riproduzione riservata
Con il provvedimento che deve essere ancora convertito in legge dello Stato, sono stati modificati gli articoli 26, 29, 32, 37, 67, 71, 88, 225, 240, 250 e 277 ed è stato inserito l’articolo 104-bis rubricato “Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili”.
Tra le modifiche introdotte segnaliamo quelle contenute nell’art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008 con cui è prevista l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei "piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi" e quelle contenute nel nuovo articolo 104-bis con cui è prevista:
- la semplificazione del piano operativo di sicurezza (Pos), previsto dagli articoli 89, comma 1, lett. h) e 96 comma 1, lett. g) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;
- la semplificazione del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) di cui all’art. 100, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 e del "fascicolo dell'opera", di cui all'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.
I modelli semplificati relativamente ai documenti descritti saranno individuati da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In allegato il testo originario dei citati articoli del D.Lgs. n. 81/2008 con a fianco il testo con le modifiche introdotte dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
A cura di Gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata