Decreto Fiscale: Approvata definitivamente dal Senato la legge di conversione del D.L. n. 193/2016

25/11/2016

Nella seduta di giovedì 24 novembre, il Senato, con 162 si, 86 no ed 1 astenuto ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, sul quale era stata posta la questione di fiducia.

Nel corso del passaggio parlamentare, il testo del provvedimento ha subito numerose modifiche. Di seguito una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale,
Articolo 1 - Soppressione di Equitalia e istituzione di Agenzia delle entrate-Riscossione - A decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia viene soppressa. A partire dalla stessa data, la funzione di riscossione nazionale è affidata all’Agenzia delle entrate, che la esercita tramite Agenzia delle entrate-Riscossione, nuovo ente pubblico economico strumentale, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del ministro dell’Economia e delle finanze e al monitoraggio dell’Agenzia stessa.
Articolo 2 - Disposizioni in materia di riscossione locale - La norma proroga dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali. Fino a tale data, quindi, gli enti locali possono avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate. A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare l’affidamento al nuovo ente preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle entrate-Riscossione) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, proprie e delle società da essi partecipate.
Articolo 2-bis - Modalità di versamento spontaneo delle entrate tributarie degli enti locali - La norma, aggiunta nel corso dell’iter di conversione, prevede che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore. In alternativa, il versamento può essere effettuato mediante F24 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
Articolo 3 - Potenziamento della riscossione - Dall'1 gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, potrà utilizzare le banche dati e le informazioni cui già è autorizzata ad accedere. Gli stessi dati e le medesime informazioni potranno essere utilizzate da Agenzia delle entrate-Riscossione per l’esercizio dei propri compiti istituzionali..
Articolo 4 - Misure per il recupero dell’evasione Dall’1 gennaio 2017, è abolito lo “spesometro” e sono introdotti la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (due adempimenti con periodicità trimestrale). Sono poi dettagliatamente indicate diverse disposizioni finalizzate al recupero dell’evasione fiscale, soprattutto in materia di Iva.

Articolo 4-bis - Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping - Dall’1 gennaio 2018, per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell’Iva, superiore a 155 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea (in sgravio Iva), l’emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.
Articolo 5 - Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento - Si estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, entro il termine per l’accertamento fiscale

Articolo 6 - Definizione agevolata – E’ prevista la “rottamazione delle cartelle” dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. Il contribuente, aderendo alla procedura, può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute, invece, le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
articolo 6-bis - Rappresentanza e assistenza dei contribuenti - E’ consentito anche ai tributaristi o consulenti tributari, certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate, di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
articolo 6-ter - Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali - Viene prevista la possibilità di introdurre la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione.
Articolo 7 - Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria - Vengono riaperti i termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure): dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge) al 31 luglio 2017 (voluntary disclosure-bis). Essa trova applicazione, sia per l’emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.
Articolo 7-bis - Introduzione degli indici sintetici di affidabilità - Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, viene prevista l’abolizione degli studi di settore e la loro sostituzione con gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze. Agli indici sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e contribuenti.
Articolo 7-ter - Esenzione dell’Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento - Per l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, non trova applicazione il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all’articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.
Articolo 7-quater - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale - L’articolo contiene una serie di norme di semplificazione fiscale.
Articolo 7-quinquies - Determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti
L’articolo introduce una norma di interpretazione autentica in materia di agevolazioni Irpef applicabili ai lavoratori trasfertisti. Si stabilisce che tali lavoratori possono accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge (abbattimento al 50% del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi), laddove siano soddisfatte contestualmente alcune condizioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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