Decreto Fiscale: Per l’ANAC 10 milioni di euro in più all’anno

17/11/2016

Il Decreto fiscale approvato con voto di fiducia alla Camera dei Deputati contiene, nell’articolo 7-ter (Esenzione dell’Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento), introdotto con un emendamento, una dote di 1 milione di euro per il 2016 e di 10 milioni di euro annui a partire dal 2017 per l’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) presieduta da Raffaele Cantone. Si tratta, nel dettaglio, della parziale sterilizzazione del vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui al decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

"Sono particolarmente contento ed esprimo apprezzamento, anche a nome dei consiglieri dell’Autorità, per il lavoro svolto dal Parlamento che ha portato allo sblocco di parte delle nostre risorse". Lo ha affermato in una nota Raffaele Cantone successivamente all’approvazione alla Camera del decreto fiscale. In verità una norma analoga era stata prima inserita e successivamente stralciata nel decreto-legge Terremoto ed oggi se la norma verrà confermata, anche, dal Senato l’ANAC con il nuovo stanziamento potrà far fronte ai nuovi compiti assegnati dal decreto legislativo n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti), ai controlli sulla ricostruzione post-sisma, ai commissariamenti, agli arbitrati bancari. C’è da precisare che non si tratta di un nuovo stanziamento ma della possibilità di utilizzare, parzialmente, le disponibilità interne dell’ANAC stessa che dovrebbero ammontare a circa 80 milioni di euro.

Il testo dell’articolo 7-ter introdotto dalla Camera dei deputati è il seguente: “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, per l’Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all’articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1 milione di euro per l’esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata

Link Correlati

Speciale Codice Appalti