Decreto Fiscale: Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Modifiche al Codice dei contratti

05/03/2012

Sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo scorso è stato pubblicato il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".
Il decreto-legge in 13 articoli tratta parecchi argomenti e segnaliamo in particolare l'ennesima modifica introdotta al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

Qui di seguito le più importanti modifiche introdotte del decreto fiscale

Certificati ipotecari e catastali - Decetificazione esclusa (art. 6, comma 5)
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del citato articolo 40 del D.P.R. n. 445/2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

Codice dei contratti pubblici (art. 1, commi 5 e 6)
Fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge (2/3/2012), il contribuente ammesso a una rateizzazione del debito tributario veniva considerato dalla legge inadempiente e, pertanto, veniva escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Il provvedimento pone rimedio a questa situazione, e considera il contribuente a tutti gli effetti adempiente (anche se a rate). Saranno gli uffici finanziari a rilasciare le apposite certificazioni e specificare l'effettiva situazione in cui versa il contribuente.

Crediti tributari di modesta entità (Aart. 3, comma 10)
Viene portata a 30 euro la soglia al di sotto della quale viene abbandonata la riscossione dei crediti tributari erariali e locali; finora la soglia era di euro 16,53. Per evitare elusioni/abusi, il nuovo limite (valido per ogni singolo credito e per ogni singolo periodo d'imposta) non vale in caso di accertate ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

Energia elettrica per uso proprio alimentata da fonti rinnovabili (art. 2, comma 13)
Con le modifiche introdotte all'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai soggetti che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.

Misure di contrasto all'evasione (art. 8, comma 6)
Disposizioni in materia di utilizzo da parte della Guardia di finanza dello strumento istruttorio delle indagini finanziarie.
La proposta parte dall'esigenza di un ulteriore rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali. Viene introdotta la possibilità per la Guardia di finanza di istruire indagini di carattere finanziario e quindi trasmettere le proposte all'Agenzia delle entrate per richiedere le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo.
Estensione dell'obbligo da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all'uso del contante alla Guardia di finanza.
La disposizione prevede l'obbligo di comunicazione delle infrazioni in questione non più direttamente all'Agenzia delle entrate, ma alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi (art. 2. Comma 6)
Ci sarà una sola comunicazione per ciascun cliente al mese e non più una singola comunicazione per ciascuna operazione. Dall'1 gennaio di quest'anno, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, gli operatori comunicano l'importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore. Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa.

Tracciabilità (art. 3, comma 3)
Viene differito all'1 maggio 2012 il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore ai 1.000 € tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali.

A cura di Gabriele Bivona


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