Decreto Fiscale: esteso il reverse charge ad appalti e subappalti che prevedono l’utilizzo di manodopera

29/10/2019

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (c.d. Decreto Fiscale) è stata confermata una delle misure più discusse degli ultimi tempi: l'estensione del reverse charge (inversione contabile) ad appalti e subappalti che prevedono l’utilizzo di manodopera.

In particolare, l'art. 4 del D.L. n. 124/2019 prevede la modifica del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con l'inserimento del nuovo art. 17-bis recante "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera". Con il nuovo art. 17-bis viene prevista l'estensione del reverse charge ad appalti e subappalti, relativamente a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Cos'è il reverse charge?

Ricordiamo che il reverse charge è un meccanismo contabile il cui fine è quello di eliminare l'evasione delle imposte. Per farlo è previsto che il Committente sia tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del fornitore o prestatore che emetterà fattura senza addebitare l'imposta ma indicando solo la norma che prevede l'applicazione del regime dell'inversione contabile. In questo modo, il committente dovrà integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti a tal punto da rendere neutrale l'effetto dell'imposta.

Con il Decreto Fiscale è previsto che i soggetti che affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Tale obbligo è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

L’importo corrispondente all’ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici. A questo punto, il committente che ha ricevuto le somme necessarie all’effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti;
c) i dati identificativi del bonifico effettuato.

Le responsabilità

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine previsto non abbiano provveduto all’esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta e non abbiano trasmesso allo stesso i suddetti dati.

I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine previsto e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, comunicando al committente tale opzione e allegando una certificazione dei requisiti, qualora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista:
a) risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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