Decreto Monti: Con la pubblicazione in Gazzetta in vigore le modifiche al Codice dei contratti

07/12/2011

Sul supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta ufficiale di ieri 6 dicembre 2011, n. 284 è stato pubblicato il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e meglio noto come "Decreto Monti".
Il decreto-legge che consta di 50 articoli è entrato in vigore già da ieri e riportiamo qui di seguito le principali novità che riguardano il settore dei lavori pubblici.

Acquisizione di beni e servizi con centrale di committenza nazionale (art. 29, commi 1 e 2)
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rafforzano il ruolo di Consip S.p.A. quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo n. 163/2006, cui possono rivolgersi le amministrazioni centrali incluse nell'elenco ISTAT delle P.A., per i contratti sopra soglia comunitaria, e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, sulla base di apposite convenzioni. In tal modo sarà possibile ottenere una maggiore razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto delle predette amministrazioni, in grado di generare la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure, la diminuzione del contenzioso nonché economie di scala realizzate mediante l'aggregazione dei fabbisogni. Pertanto, le disposizioni in esame determinano risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo.

Anticipo della fase di gestione nelle concessioni (art. 42, commi 2 e 3)
La disposizione intende favorire l'apporto di capitale privato nella realizzazione di infrastrutture pubbliche intervenendo sul codice dei contratti pubblici, prevedendo per le nuove concessioni la possibilità di estendere l'ambito gestionale del concessionario anche ad opere già realizzate e che siano direttamente connesse con quelle oggetto della concessione. Ciò consente al concessionario di di anticipare l'acquisizione dell'afflusso dei proventi della gestione, che rimangono comunque correlati ai costi di investimento, e dunque di ridurre l'onerosità finanziaria derivante dal ricorso al mercato finanziario per ottenere la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento.

Appalti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 23, commi 4 e 5)
Con l'inserimento all'articolo 33 del Codice dei contratti del comma 3-bis, sono previste modalità di gestione accentrata degli appalti per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia. La conseguente riduzione dell'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica è suscettibile di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala, con la precisazione che tale novità si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012

Approvazione unica del progetto sul preliminare opere di interesse strategico (art. 41, comma 2)
Con l'inserimento del nuovo articolo 169-bis e della lettera f-ter) all'articolo 163, comma 2 del Codice dei contratti le nuove norme intendono ridurre la durata della fase progettuale complessiva dell'infrastruttura, quantificabile in un periodo di almeno 6 mesi/un anno e, conseguentemente, pervenire ad un più rapido avvio della fase di realizzazione degli investimenti infrastrutturali. Il comma 2 infatti si introduce un nuovo articolo nel codice dei contratti pubblici volto a consentire che l'approvazione, da parte del CIPE, dei progetti delle opere di interesse strategico, possa intervenire, su richiesta Ministero delle infrastrutture e trasporti sul progetto preliminare qualora sia assicurata la copertura integrale del progetto. La disposizione prevede la fissazione di un termine perentorio in caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, a pena di decadenza per l'approvazione del progetto definitivo.

Associazioni temporanee di imprese (art. art. 44, comma 5, lettera b)
Con la modifica introdotta all'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180/2011 viene favorita la partecipazione di associazioni temporanee di imprese e forme consortili.

Cessione di immobili (art. 42, comma 1)
La norma modifica il comma 5 dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici (concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche) ampliando la possibilità di utilizzo, a titolo di prezzo, della cessione di beni immobili nella disponibilità del committente pubblico o espropriati allo scopo, anche se questi non sono strettamente connessi o funzionali alle opere da realizzare, purché la cessione sia necessaria ai fini del raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario. A tutela del patrimonio pubblico le amministrazioni aggiudicatrici devono effettuare una preventiva di convenienza economica volta a garantire un'efficiente azione amministrativa ai fini dell'utilizzo del bene a titolo di prezzo.

Conferenza di servizi (art. 44, comma 4)
La disposizione prevede che in materia di conferenza di servizi non trovi applicazione quanto previsto dal Decreto-legge n. 70/2011 circa i progetti preliminari già pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Consultazione preliminare (art. 44, comma 8)
La norma, per lavori oltre i 20 milioni di euro, introduce una procedura di consultazione sul progetto posto a base di gara, quale costruttivo momento di confronto tra le imprese invitate alla gara ristretta e la stazione appaltante, funzionale a chiarire eventuali incertezze sugli elaborati progettuali, con la precisazione che le nuove norme si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto

Convenzioni autostradali e concessione di costruzione e gestione stradale (art. 43, commi 1-6)
Viene introdotta una disciplina semplificata per l'approvazione degli aggiornamenti e revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali che avviene con decreto interministeriale. La norma è, anche, tesa a garantire maggiore concorrenzialità per l'affidamento delle concessioni autostradali di gestione specificando che qualora una concessione autostradale abbia ad oggetto la sola gestione dell'infrastruttura e dia luogo ad un contratto di servizi, l'affidamento debba comunque avvenire secondo le procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici per le concessioni di costruzione e gestione. La disposizione semplifica, anche, le procedure per la realizzazione di impianti civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti.

Costo del lavoro (art. 44, commi 1 e 2)
Vengono precisate le norme che disciplinano l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e viene abrogato il comma 3-bis dell'articolo 81 del Codice dei contratti recentemente inserito dall'articolo 4, comma 2, lettera i-bis) del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. In definitiva la nuova disposizione abroga la norma che imponeva l'esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Dighe (art. 43, commi 7-15)
Sono previste disposizioni normative relative al miglioramento della sicurezza delle grandi dighe nonché attività manutentive per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni.

Durata delle concessioni di costruzione e gestione di opere (art. 42, commi 4 e 5)
Con alcune modifiche agli articoli 3 e 143 del Codice dei contratti si intende favorire lo strumento della concessione per le grandi opere che richiedono l'impiego di ingenti capitali e per le quali il rientro dell'investimento non può che avvenire nell'arco di un lungo periodo temporale, intervenendo sull'articolo 143 del codice dei contratti pubblici prevedendo che, in caso di concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni esclusivamente per consentire il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico finanziario del Piano economico finanziario. E' previsto che la disposizione sia applicabile solo ai nuovi affidamenti di concessioni.

Misure per le PMI (art. art. 44, comma 7)
Vengono introdotte norme volte a favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali e forme di coinvolgimento nella realizzazione delle opere strategiche, per agevolare una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici attraverso il coinvolgimento delle stesse anche nelle grandi opere, ferma restando la valutazione in ordine alla economicità ed alla possibilità di operare tale suddivisione.

Pagamenti diretti subappaltatori (art. 44, comma 5, lettera b)
Il bonifico bancario, unico metodo da utilizzare per il pagamento dei subappaltatori previsto all'articolo 13, comma 2, lettera a) della legge n. 180/2011 viene sostituito con qualsiasi altra tipologia di pagamento che assicuri la tracciabilità dei flussi finanziari.

Programmazione delle opere di interesse strategico (art. 41, comma 1)
Con la la sostituzione nell'articolo 161 del Codice dei contratti dei commi 1-bis ed 1-ter con i nuovi commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater vengono ridefinite le modalità e i criteri di programmazione delle opere strategiche, per permettere la selezione di opere che possono essere realizzate via prioritaria, con particolare riferimento alle opere finanziabili con l'apporto di capitale privato.

Risorse deliberate dal CIPE per le opere pubbliche (art. 41, comma 3)
Al fine di fissare tempi certi per l'utilizzo dei finanziamenti assegnati per opere pubbliche, è previsto che in caso di criticità procedurali che non permettano adozione del decreto di utilizzo dei contributi pluriennali, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE e, per le opere di interesse strategico, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca la circostanza al Consiglio dei Ministri per le successive conseguenti determinazioni; gli stessi effetti sono previsti per la mancata formalizzazione e trasmissione delle delibere CIPE alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 30 giorni dalla seduta in cui viene assunta la delibera.

Scorrimento graduatorie (art. art. 44, comma 6)
La disposizione estende le previsioni secondo le quali è possibile procedere al completamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, in luogo dell'espletamento di una nuova gara, riducendo i tempi per l'avvio delle opere.

Servizi di architettura e di ingegneria (art. 44, comma 5, lettera a)
Viene soppresso l'articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Statuto delle imprese) con cui era stata innalzata la soglia prevista dall'articolo 91, comma 1 del Codice dei contratti da 100.000 euro a 193.000 euro per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara prevista all'articolo 57 comma 6 del Codice dei contratti. La soglia, adesso, ritorna a 100.000 euro.

Varianti (art. 44, comma 3)
La norma introduce un regime transitorio per le varianti che esclude il limite esistente (50% dei ribassi d'asta ottenuti in fase di gara) agli interventi per i quali è già in corso la progettazione esecutiva o l'esecuzione dei lavori; per le opere c.d. di legge Obiettivo vengono esclusi, ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite alle varianti, gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Alleghiamo alla presente notizia il decreto-legge così come è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, la relazione di accompagnamento ed il codice dei contratti integrato con le nuove norme del decreto-legge n. 201/2011.

A cura di Paolo Oreto


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