Decreto Monti: Definitive le modifiche al Codice dei contratti

23/12/2011

Il Decreto-Legge cosiddetto "Decreto Salva Italia" o "Decreto Monti" convertito definitivamente ieri in legge e già firmato dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano contiene, tra l'altro, al Capo IV del Titolo IV le "Misure per lo sviluppo infrastrutturale".
In particolare sia tra gli articoli dal 41 al 48 contenuti nel citato Capo IV che in altri articoli del decreto-legge così come convertito dalla legge di conversione non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale sono state inserite molteplici modiche al codice dei contratti tra le quali evidenziamo:
  • l'abrogazione dell'articolo 81, comma 3-bis relativo al costo del personale che era stato inserito dall'articolo 4, comma 2, lettera i-bis) del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (articolo 44, comma 2 del decreto-legge convertito in legge);
  • la soppressione dell'articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180 con cui era stata innalzata la soglia prevista dall'articolo 91, comma 1 del Codice dei contratti da 100.000 euro a 193.000 per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara prevista all'articolo 57 comma 6 del Codice dei contratti (articolo 44, comma 5, lettera a) del decreto-legge convertito in legge);
  • la modifica dell'articolo 140, comma 1 del Codice dei contratti con la possibilità di estendere le procedure previste dallo stesso articolo anche nel caso di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore (articolo 44, comma 6 del decreto-legge convertito in legge);
  • l'inserimento dell'articolo 112-bis relativo alla "Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro" (articolo 44, comma 8 del decreto-legge convertito in legge);
  • l'inserimento nell’articolo 33 del Codice dei contratti relativo ad "Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza" del comma 3-bis con cui viene precisato che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia devono affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni (articolo 23, comma 4 del decreto-legge convertito in legge);
  • le modifiche introdotte all'articolo 161 relativo alle infrastrutture strategiche con cui vengono sostituiti i commi 1-bis ed 1-ter con i nuovi commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater (articolo 41, comma 1 del decreto-legge convertito in legge);
  • sempre relativamente alle opere strategiche, l'inserimento dell'articolo 169-bis recante "Approvazione unica progetto preliminare" (articolo 41, comma 2. lettera a) del decreto-legge convertito in legge);
  • le modifiche introdotte all'articolo 143 relativo alle "Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici" con la sostituzione del comma 5 (articolo 42, comma 1 del decreto-legge convertito in legge);
  • la possibilità di utilizzare lo strumento del Project financing per la realizzazione delle carceri (articolo 42, comma 2 del decreto-legge convertito in legge).
  • la completa sostituzione dell'articolo 175 originariamente rubricato "Promotore" ed oggi "Promotore e Finanza di progetto" per mezzo del quale viene introdotta una nuova procedura per la finanza di progetto relativamente alle infrastrutture strategiche per le quali veniva prima utilizzata la procedura della finanza di progetto per i lavori pubblici prevista dall'articolo 153 del Codice dei contratti. Con il comma 14 del nuovo articolo 175 del Codice dei contratti pubblici, viene prevista l'ulteriore facoltà di presentare al soggetto aggiudicatore, oltre che studi di fattibilità, anche proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano per gli insediamenti produttivi strategici (articolo 41, comma 5-bis del decreto-legge convertito in legge).

Molte delle modifiche introdotte non hanno nulla a che vedere con lo spirito del decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici" ed avrebbero potuto trovare una collocazione più idonea in una legge ordinaria predisposta per le necessarie modifiche al Codice dei contratti ma, ormai, la prassi consolidata sembra sia questa.

Il decreto-legge "Salva Italia" "Monti" convertito ieri definitivamentre in legge dello Stato dal Senato è stato già firmato del Capo dello Stato Giorgio Napolitano ed alleghiamo alla presente notizia il Codice dei contratti opportunamente integrato con le modifche introdotte dalla legge di conversione ma anche con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE" con la precisazione che queste ultime modifiche entreranno in vigore il 16 gennaio 2012.

A cura di Paolo Oreto


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