Decreto Monti: Edilizia ed agevolazioni fiscali per l'edilizia

07/12/2011

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del "Decreto Monti", è opportuno fare il punto sulle novità relative per l'edilizia introdotte dallo stesso.
In particolare il decreto.legge 6 dicembre 2011, n. 201, detta con gli articoli 4 e 45, alcune disposizioni in materia di edilizia ed in particolare ricordiamo quelle qui di seguito riportate. Accordi di programma Piano Casa (art. 45, comma 3)
La norma semplifica le procedure inerenti l'approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa..

Detrazione fiscale efficienza energetica 55% (art. 4, comma 4)
Con il comma 4, dell'articolo 4 del decreto-legge, viene prevista la proroga per l'anno 2012 delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), relative ad agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici, con un richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Le detrazioni in oggetto, spettanti nella misura del 55% della spesa, devono quindi essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo. Sempre nello stesso comma viene disposto che dall'1 gennaio 2013 le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica vengano assimilate a quelle per le ristrutturazioni.

Interventi ristrutturazione edilizia 36% (art. 4, comma 4)
La norma in esame prevede una modifica del TUIR tramite la quale si dispone una detrazione di una quota pari al 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio e per opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48 mila euro per immobile; la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. La norma decorre dall'anno 2013 e si applica:
- alle spese sostenute per interventi sulle singole unità immobiliari di proprietà dei contribuenti;
- alle spese sostenute per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari; la spesa massima è prevista in misura pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. La legislazione vigente prevede fino al 31 dicembre 2012 analoghe detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio.

Materiali innovativi (art. 45, comma 2)
La previsione normativa introduce modifiche al TU dell'edilizia per semplificare le procedure per l'utilizzo di materiali innovativi. Inoltre, nell’ambito della procedura di autorizzazione dei laboratori, si prevede, a fini semplificatori, di eliminare il riferimento al parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Urbanizzazione a scomputo (art. 45, comma 1)
Con l'inserimento del comma 2-bis nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 viene favorita la celere realizzazione degli investimenti privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo escludendo quelle di importo inferiore alla soglia comunitaria dall'applicazione delle procedure di affidamento previste dal codice dei contratti pubblici.

A cura di Ilenia Cicirello



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