Decreto Monti: in attesa dell'approvazione definitiva, il punto di vista dell'ANCE

20/12/2011

Dopo l'approvazione della Camera dei Deputati (495 voti favorevoli e 88 contrari), nell'attesa dell'approvazione da parte del Senato (convocato il 21 dicembre 2011) e della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale (che dovrebbe arrivare tra Natale e Capodanno), l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE) ha analizzato le principali ripercussioni del Decreto-Legge n. 201/2011 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (in scadenza il 4 febbraio 2012).

In particolare, l'ANCE ha evidenziato la conferma delle norme relative:
  • all'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, a scomputo sotto soglia, a carico del titolare del permesso di costruire;
  • alla proroga al 31 dicembre 2012 dell'agevolazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici che, dal 2013, si applicherà nella misura del 36% delle spese sostenute fino ad un massimo di 48.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Con una modifica viene estesa la detrazione del 55%, prevista dal comma 347 della L. 296/2006 (Legge finanziaria 207) per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionale con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • alla messa a regime dell'agevolazione fiscale del 36%, sulle spese fino ad un importo massimo di 48.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, per le ristrutturazioni edilizie e la sua estensione alle spese necessarie alla ricostruzione di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi.

Tra le principali modifiche introdotte l'ANCE ha sottolineato:
  • viene riscritto l'art. 175 del D.Lgs 163/2006 sulla finanza di progetto, prevedendo che ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista delle infrastrutture da realizzare, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilità al Ministero che ne cura l'istruttoria e lo sottopone al CIPE, che in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE, provvede alla pubblicazione del bando di gara, che deve avere specifichi contenuti e sulla base dello studio di fattibilità. La gara dovrà essere aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e andrà valutata tenendo conto anche della qualità del progetto preliminare presentato, del valore economico e finanziario del progetto e del contenuto della bozza di convenzione. L'offerta del promotore (del soggetto che ha presentato la migliore offerta) è vincolante per il periodo indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell'offerta. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE unitamente allo schema di convenzione e al piano economico finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare non determina alcun diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni e alle attività già svolte. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta e al rimborso dei costi sostenuti;
  • l'istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, ovvero non completate per mancanza di fondi; cause tecniche; sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge; fallimento dell'impresa appaltatrice; mancato interesse al completamento da parte del gestore. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, il suddetto Ministro stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori, ed evidenziando le opere prossime al completamento;
  • viene previsto con riferimento ai contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale - affidati secondo le procedure previste all'articolo 144 del decreto legislativo 163/2006, ovvero all'articolo 153 del medesimo decreto - che sono da considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto (concessionari di lavori pubblici). Al riguardo, viene chiarito che sono fatti salvi i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore del provvedimento secondo la normativa nazionale di riferimento, nonché i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto decreto legislativo;
  • viene modificato l'art. 18 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), estendendo la previsione del finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione alle infrastrutture stradali e autostradali anche di carattere regionale (in luogo delle sole infrastrutture autostradali);
  • con riferimento alla norma del testo che prevede il Fondo di Garanzia per le PMI viene stabilito che una quota delle disponibilità finanziarie del suddetto Fondo è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito, da destinare alla microimprenditorialità. Viene rinviato ad un successivo decreto ministeriale la definizione della quota di risorse da destinare al microcredito e delle modalità di concessione. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo;
  • viene introdotta la previsione secondo la quale si considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario;
  • viene previsto che, al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, il Governo dà attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011 (che impegna il Governo ad attenersi, ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2 c. 239, della Legge 191/2009 alle priorità specificatamente individuate nell'elenco allegato all'Atto) e adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità. Il Governo dovrà poi riferire alle Camere in merito all'attuazione delle suddette misure;
  • viene stabilito che le somme non impegnate, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in misura pari all'importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati il 25 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
  • viene modificata la disposizione sull'indicizzazione delle pensioni, prevedendo che le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo Inps saranno indicizzate al 100% per il 2012. Per il 2013 la rivalutazione automatica totale varrà esclusivamente per gli assegni fino a due volte il minimo;
  • viene ridotta dal 2 all'1% la penalizzazione per coloro che decidono di andare in pensione anticipatamente. La suddetta percentuale è dovuta per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e viene elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni;
  • viene introdotto un contributo di solidarietà del 15% sui trattamenti pensionistici superiori a 200.000 euro;
  • in materia di Imu la detrazione sulla prima, fissata a 200 euro, viene aumentata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di 400;
  • viene previsto, dal 2012, che gli estratti conto annuali dei conti correnti bancari, di quelli postali e dei libretti di risparmio saranno gravati da un'imposta di 34,20 euro, se il cliente è persona fisica e il valore medio di giacenza annuo è superiore a 5000 euro. Tale imposta per le società è pari a 100 euro;
  • viene aumentata, dall'0,1% all'1 per mille annuo per il 2012 e dallo 0,15% all'1,5 per mille a decorrere dal 2013, l'imposta sulle comunicazioni alla clientela relativa ai prodotti e agli strumenti finanziari, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari;
  • viene introdotta una disposizione volta a disciplinare le commissioni bancarie a carico del cliente per gli affidamenti (0,5% per trimestre della somma messa a disposizione) e gli sconfinamenti (in misura fissa commisurata i costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento) di conto corrente;
  • viene istituita, a decorrere dal 2011, un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
  • viene istituita, a decorrere dal 2011, un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
  • viene introdotta un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille sulle attività finanziarie oggetto di emersione. Tale aliquota per gli anni 2012 e 2013 è stabilita rispettivamente nella misura del 10 e del 13,5 per mille;
  • con riferimento alla norma del testo che prevede l'istituzione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese (ICE), vengono attribuite ad una cabina di regia - copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della Conferenza Stato-Regioni e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione Camere di commercio, della Confindustria, di R.ETE. Imprese Italia e dell'ABI - le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse;
  • viene previsto il trasferimento, entro il 31 marzo 2012, di tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti alla Fintecna Spa;
  • in materia di liberalizzazione dei trasporti, viene sottoposta alla vigilanza dell'Autorità indipendente, competente a garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali, anche la mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;
  • con riferimento alla riorganizzazione delle Province viene prorogata al 31 marzo 2013 la soppressione delle giunte e al 31 dicembre 2012 la riduzione del numero dei consiglieri. Viene, inoltre, posticipato dal 30 aprile al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale le funzioni delle province dovranno essere trasferite ai Comuni o alle Regioni;
  • viene modificata la norma del testo recante l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali con la previsione, tra l'altro, di un decreto ministeriale volto a definire le modalità per rafforzare il sistema dei controlli in materia e la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate - condizionate all'ISEE - attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse;
  • introdotte modifiche alla disciplina della riscossione delle imposte di cui al DPR 602/1973 in materia di dilazione di pagamento;
  • introdotte modifiche alla disciplina dell'accertamento e riscossione delle imposte di cui al D.Lgs 462/1997 in materia di rateizzazione di somme dovute a seguito di controlli;
  • con riferimento alla norma del testo che ha previsto il limite di 1000 euro all'uso del contante, viene esclusa l'applicazione di sanzioni per le violazioni commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.

A cura di Gabriele Bivona


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