Decreto Parametri e Testo Unico Edilizia: il DL Semplificazioni fa dietrofront
30/01/2019
L'approvazione da parte dell'Assemblea del Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135/2018 (c.d. Decreto Semplificazioni) recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai professionisti soprattutto in merito alla paventata ipotesi di un'eventuale abolizione dell'obbligo di utilizzo del Decreto Parametri per la determinazione dell'importo da porre a base di gara per i servizi di architettura e ingegneria.
Eventualità che, come già rilevato (leggi articolo) avrebbe determinato un'incertezza nella determinazione delle soglie di affidamento delle gare e quindi anche delle relative procedure di gara. Sull'argomento abbiamo intervistato il Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Rino La Mendola, che ha seguito l’evoluzione dei fatti anche nel ruolo di Coordinatore del Tavolo Lavori Pubblici della stessa Rete delle Professioni Tecniche.
D. La politica non perde l’abitudine di utilizzare leggi omnibus per modificare il codice dei contratti. Qual è la vostra opinione in merito?
R. Siamo davvero perplessi per un modo di legiferare casuale e senza una visione di insieme, che rischia di compromettere l’identità di testi unici e norme di riferimento specifiche, che devono essere migliorate, ma con una revisione organica dei testi e non con l’introduzione casuale di emendamenti in leggi omnibus, che rischiano di peggiorare gli strumenti normativi che regolano una materia difficile come quella dei lavori pubblici. Siamo però soddisfatti in quanto alla fine ha prevalso il buon senso e gli emendamenti da noi contestati sono stati dichiarati inammissibili.
D. Una delle conquiste più importanti della Rete delle Professioni Tecniche, il ricorso obbligatorio al decreto parametri per calcolare l’importo a base di gara, ha rischiato di essere cancellata, almeno per gli affidamenti diretti di cui all’art.31 comma 8 del codice.
R. Si! Abbiamo trovato l’emendamento 5.27 paradossale e privo di senso in quanto il decreto di cui all’art.24 comma 8 del codice (c.d. decreto parametri) costituisce uno strumento indispensabile per calcolare l’importo a base di gara, in funzione del quale si adottano procedure di affidamento diverse. Quindi, per potere procedere all’affidamento diretto, le stazioni appaltanti devono necessariamente dimostrare che l’importo del corrispettivo del servizio da affidare è inferiore a 40.000 euro. Questo è possibile solo utilizzando regole certe, come il suddetto decreto parametri; a meno che la politica non voglia fare un passo indietro ed alimentare quella discrezionalità dilagante nelle stazioni appaltanti, che è inconciliabile con i principi più elementari della trasparenza e della legalità. Per fortuna, l’emendamento - che avrebbe, da un lato, mortificato la professionalità dei liberi professionisti e, dall’altro, alimentato dubbi, incertezze e contenziosi - è stato ritenuto inammissibile.
D. Il Consiglio Nazionale degli Architetti è anche intervenuto esprimendo le proprie perplessità per l’emendamento 5.0.2, che sarebbe entrato a gamba tesa sul testo unico per l’edilizia.
R. L’emendamento, perseguendo una illusoria semplificazione nell’ambito del testo unico per l’edilizia, avrebbe complicato notevolmente le procedure per il deposito di progetti strutturali agli Uffici della Regione (Uffici del Genio Civile), per tramite dello sportello unico. Infatti, mentre il testo unico vigente prescrive l’autorizzazione preventiva solo per gli interventi strutturali nelle zone ad alta sismicità, per effetto dell’emendamento, l’autorizzazione preventiva sarebbe stata necessaria anche per le nuove costruzioni ricadenti in zona a bassa sismicità, se ritenute “rilevanti dal punto di vista della pubblica incolumità”. Ciò avrebbe appesantito, specie in zone a bassa sismicità, le procedure attualmente adottate dagli addetti ai lavori, attribuendo notevoli responsabilità al professionista incaricato che, in relazione all’intervento progettato, avrebbe dovuto assumere la decisione di procedere al semplice deposito o, al contrario, richiedere l’autorizzazione preventiva. Sappiamo bene che in questi casi il libero professionista sarebbe stato il capro espiatorio, nel caso in cui avesse giudicato “non rilevante” un intervento per il quale invece gli Uffici preposti avrebbero potuto ritenere l’intervento tra quelli da sottoporre a “rilascio di autorizzazione preventiva”. Siamo dunque soddisfatti del fatto che anche questo emendamento sia stato ritenuto inammissibile.
D. La Commissione Ue ha aperto una procedura di infrazione per il codice dei contratti. Ci sono elementi che riguardano gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria?
R. Non abbiamo ancora studiato nel dettaglio il rapporto della Commissione Ue, ma, da una prima lettura, non sembra ci siano elementi che riguardano specificatamente il tema dei servizi di architettura e ingegneria; tuttavia coglieremo l’occasione per proporre a governo e parlamento una riforma organica del codice dei contratti, al fine di superarne le criticità, salvaguardando però gli elementi positivi, come per l’appunto l’obbligatorietà, per le stazioni appaltanti, di ricorrere al decreto parametri per calcolare l’importo a base di gara, al fine di scongiurare il rischio che si possano ripetere casi scandalosi come quello di Catanzaro, in cui è stato affidato uno strumento urbanistico a fronte di un compenso di un euro.
Ringrazio il Vicepresidente La Mendola per il prezioso contributo e lascio come sempre a voi ogni commento.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
- Tag: