Decreto Rilancio 2020: contributi per interventi di riduzione del rischio di contagio Covid-19
di Redazione tecnica - 18/05/2020
Il decreto Rilancio 2020 approvato dal Consiglio dei Ministri e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevede delle misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.
Decreto Rilancio 2020: i contributi per l'attuazione dei protocolli anticontagio negli ambienti di lavoro
L'art. 102 del Decreto Rilancio 2020, prevede che l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si faccia promotore di interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, per favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020).
Decreto Rilancio 2020 e contributi per l'attuazione dei protocolli anticontagio: per quali acquisti
Il Decreto Rilancio 2020 rimanda alle risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 (bando revocato) ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento di interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:
- apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Decreto Rilancio 2020 e contributi per l'attuazione dei protocolli anticontagio: a quanto ammonta
I contributi, incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili, sono concessi con procedura automatica e negli importi massimi di:
- euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti,
- euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
- euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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