Decreto Rilancio e Superbonus 110%: l'asseverazione tecnica e la verifica di congruità degli interventi
di Redazione tecnica - 11/07/2020
Decreto Rilancio: dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati del 9 luglio scorso, siamo ormai alle battute finali per la conclusione dell'iter di approvazione del disegno di legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
Decreto Rilancio al Senato
È stato, infatti, assegnato alla Commissione Bilancio del Senato il testo uscito con modificazioni da parte della Camera che sarà discusso in aula martedì 14 luglio 2020, per l'approvazione definitiva che dovrà avvenire entro il 18 luglio 2020.
Decreto Rilancio: le misure a sostegno delle imprese
Il decreto ha un impatto sull'indebitamento netto di 55,3 miliardi nel 2020 e di 26,2 miliardi nel 2021, e contiene un complesso e articolato sistema di misure fiscali e di sostegno finanziario alle imprese, tra cui:
- l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto dell'IRAP 2020;
- un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie;
- la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise;
- il differimento al 2021 dell'efficacia della cd. plastic tax e della cd. sugar tax;
- l'esonero, fino al 31 ottobre 2020, per gli esercizi di ristorazione, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap);
- l'incremento del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE;
- il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI;
- il recepimento della nuova disciplina degli aiuti di Stato;
- un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, variabile in relazione al fatturato;
- misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese;
- misure specifiche per il sostegno del turismo.
Decreto Rilancio: superbonus 110% all'esame del Senato
Tra le norme più attese dal comparto dell'edilizia, vi sono quelle contenute negli articoli 119 e 121che riguardano le detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Ma soprattutto riguardano le due opzioni offerte di sconto in fattura e cessione del credito.
Benché operativi dalla pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 34/2020, le nuove detrazioni fiscali (che dalla legge di conversione avranno alcune modifiche rispetto alla versione originaria del decreto legge) attendono di conoscere le regole previste dall'art. 121 per:
- sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso (100% dei lavori), anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- cessione del credito, di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito egli altri intermediari finanziari.
Decreto Rilancio e Superbonus 110%: cosa serve per rendere operativi sconto in fattura e cessione del credito
A parte la pubblicazione della legge di conversione, per l'operatività delle due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, si dovranno poi attendere:
- un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2020, con il quale saranno definite le modalità attuative per la comunicazione delle opzioni, i controlli e l'eventuale recupero degli importi, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
- un decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2020,
che stabilirà:
- per gli interventi che accedono all'Ecobonus 110%, le modalità di trasmissione della asseverazione degli interventi ai requisiti minimi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato, e le relative modalità per la trasmissione telematica all'ENEA;
- per gli interventi che accedono all'Ecobonus al Sismabonus, i prezzari individuati a cui far riferimento per la definizione della verifica di congruità (nelle more la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi).
Decreto Rilancio e Superbonus 110%: l'asseverazione tecnica
L'asseverazione degli interventi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, è rilasciata:
- per l'Ecobonus, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti minimi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'ENEA;
- per il Sismabonus, l'efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Decreto Rilancio e Superbonus 110%: asseverazione tecnica per stati di avanzamento
L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Decreto Rilancio e Superbonus 110%: la verifica di congruità
Ai fini dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il contribuente dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato dai centri di assistenza fiscale (CAF) che dovranno verificare la presenza della documentazione prodotta dai tecnici per asseverazione e attestazioni, presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
In allegato la versione del Decreto Rilancio che sarà approvata dal Senato.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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