Decreto Rilancio e Superbonus 2020: quali sono i tetti di spesa per Ecobonus e Sismabonus potenziati al 110%?
di Redazione tecnica - 26/05/2020
Quali sono i tetti di spesa relativi alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), previsti dal Decreto Rilancio 2020?
I nuovi superbonus nel decreto Rilancio 2020
L'art. 119 (Incentivi per l'efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) del decreto Rilancio ha previsto nuove possibilità per l'edilizia con l'incentivazione degli interventi di ristrutturazione edilizia che migliorino l'efficienza energetica e diminuiscano il rischio sismico del patrimonio edilizio italiano.
Sull'argomento abbiamo già scritto l'articolo " Ecobonus e Sismabonus potenziati al 110%: interventi, condizioni di accesso, beneficiari, cessione del credito e sconto in fattura nel decreto Rilancio 2020" che entra nel dettaglio delle nuove detrazioni fiscali.
Le domande alla Posta di LavoriPubblici
Restano, comunque, tante (tantissime) le domande di tecnici e contribuenti sulle nuove detrazioni fiscali che riguardano principalmente gli interventi, l'orizzonte temporale e i tetti di spesa del nuovo bonus potenziato.
Ecobonus e Sismabonus al 110%: i tetti di spesa
In riferimento ai limiti di spesa, il decreto rilancio prevede sia per ecobonus che per sisma bonus una suddivisione della detrazione complessiva in 5 quote annuali di pari importo. Vediamo a quanto ammontano i tetti massimi di spesa per ogni singola categoria di intervento:
- per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo [comma 1, lettera a) dell'art. 119], la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati [comma 1, lettera b) dell'art. 119], la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- per interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti [comma 1, lettera c) dell'art. 119] a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o di microcogenerazione, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Nel caso congiuntamente ai suddetti interventi siano eseguiti altri interventi di efficientamento energetico previsti dalla normativa, questi potranno godere della nuova aliquota potenziata al 110% rispettando però gli originari tetti di spesa e, quindi, ad esempio:
- per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro;
- per gli interventi sugli involucri (che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza anche inferiore al 25% ma che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010), il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
- per l'istallazione di pannelli o schermature solari, il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua, il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sisma bonus) il limite massimo di spesa consentito è di 96.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Ecobonus e Sismabonus al 110%: come ottenerli?
Come spesso rispondiamo a chi ci pone alcune domande specifiche relative alle possibili detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), la soluzione migliore è affidarsi ad un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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