Decreto Salva Italia: Le principali novità introdotte nel settore viste dall'ANCE

17/01/2012

La pubblicazione sul S.O. n.276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 della legge 23 dicembre 2011, n. 214 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201" (Decreto Monti), ha apportato diverse importanti modifiche che hanno interessato il settore dell'edilizia.

Un'analisi condotta dall'ANCE ha evidenziato le principali novità per il settore. Riportiamo di seguito quelle di maggior interesse.

Finanza di progetto
Il Decreto Monti modifica l'art. 175 del Codice degli appalti pubblici, relativo alla finanza di progetto, prevedendo che, ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista delle opere da realizzare, i soggetti aggiudicatori devono rimettere lo studio di fattibilità al Ministero, affinché ne curi l'istruttoria e lo rimetta al CIPE. Quest'ultimo, in caso di valutazione positiva, indica le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto e che devono essere disponibili a legislazione vigente e mantenute disponibili per i progetti approvati fino alla loro realizzazione. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE di approvazione dello studio di fattibilità, provvede alla pubblicazione del bando sulla base di quest'ultimo.
Viene definito nel dettaglio il contenuto del bando e stabilito che il criterio di aggiudicazione debba essere l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Il progetto preliminare predisposto dal promotore deve essere approvato dal CIPE unitamente allo schema di convenzione e al piano economico finanziario, e deve prevedere che la mancata approvazione non determina alcun diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni e alle attività già svolte.
Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta e al rimborso dei costi sostenuti.

Impiego di capitali privati nella realizzazione delle opere pubbliche
Modificando il comma 5 dell'art. 143 del Codice, viene previsto che le amministrazioni possano prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati, purché la cessione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione o valorizzazione dei beni immobili devono essere definite unitamente all'approvazione del progetto e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione.
L'ANCE ha evidenziato come la nuova disposizione supera la precedente formulazione, che imponeva sia un vincolo di connessione strumentale o fisica fra il bene ceduto e l'opera da affidare in concessione, sia la possibilità di cedere immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; l'eliminazione di tale previsione desta notevole perplessità, in quanto lascia intravedere il rischio che ambiti notevoli di sviluppo urbano siano sottratti al mercato e lasciati ai concessionari.
Viene valutata positivamente l'eliminazione del riferimento all'art. 53 commi 6 e 7, che non subordina più il trasferimento di proprietà degli immobili all'approvazione del certificato di collaudo, con indubbio favore per i concessionari.

Disposizioni in materia di appalti pubblici - Art. 44
L'art. 44, commi 1 e 2, del Decreto Monti intervengono sulle disposizioni relative al costo del lavoro, stabilendo che:
  • Comma 1 - al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro restano disciplinati dall'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, 87, commi 3 e 4, 89, c. 3, del Codice dei contratti; dall'art. 36 della L. n. 300/1970; 26, c. 5 e 6, e 27 del D.Lgs. n. 81/2008.
  • Comma 2 - viene disposta l'abrogazione dell'art. 81, comma 3-bis, del Codice dei contratti, che imponeva l'esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento nei contratti pubblici.

Il comma 3 introduce nell'art. 132 del Codice dei contratti un regime transitorio per le varianti, precisando che le modifiche apportate dal D.L. n. 70/2011 all'art. 132 ed all'art. 169, in merito alle limitazioni alle somme utilizzabili per le varianti, si applicano solo ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso D.L.; nella stessa disposizione viene, conseguentemente, previsto che ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del Decreto Sviluppo continuano ad applicarsi sia l'art. 132 che l'art. 169, nel testo vigente prima della modifica di cui sopra.
Il comma 5 sopprime l'art. 12 della Legge n. 180/2011, Statuto delle Imprese; la disposizione in questione aveva innalzato da 100.000 a 193.000 euro la soglia prevista dall'art. 91, comma 1 del Codice degli appalti per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria mediante procedura negoziata senza bando. Con la modifica in commento, pertanto, la soglia torna a 100.000 euro.

Il comma 7 introduce direttamente nel Codice dei contratti le disposizioni volte a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici. Mediante la modifica normativa, infatti, nell'art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 vengono introdotti i commi 1-bis e 1-ter:
  • il primo stabilisce che le stazioni appaltanti debbano, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali;
  • il secondo dispone che la realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, debba garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.

Il comma 8 introduce, per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55 comma 6, l'obbligo di indire una consultazione preliminare, in cui sia garantito il contraddittorio tra le parti. La disposizione interviene, infatti, sull'art. 120 del Codice degli appalti, introducendo, sostanzialmente, una fase di contraddittorio fra le parti coinvolte dalla procedura, che possa fungere quale momento di confronto circa le incertezze sugli elaborati progettuali. Il successivo comma 9 della disposizione in commento, poi, stabilisce che la modifica normativa apportata all'art. 120 debba applicarsi alle procedure i cui bandi o avvisi di gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Resta, tuttavia, da rilevare che manca una chiara definizione delle modalità di svolgimento della fase di contraddittorio fra le parti coinvolte dalla consultazione.

Opere di urbanizzazione e permesso di costruire - Art. 45 L'art. 45 introduce nel comma 2-bis dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 la previsione secondo cui l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia a scomputo degli oneri concessori è a carico del titolare del permesso di costruire e non è soggetta all'applicazione del Codice dei contratti. L'esecutore dei lavori non dovrà, dunque, esperire la procedura negoziata, ma potrà realizzarle direttamente.

A cura di Ilenia Cicirello


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