Decreto Semplificazioni: Le modifiche definitive ed il testo coordinato del Codice dei contratti pubblici

di Paolo Oreto - 24/09/2020

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120, contiene nei 13 articoli del Capitolo I rubricato “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” parecchie modifiche a tempo ed alcune strutturali al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: le modifiche definitive

Le modifiche definitive sono, nella quasi totalità contenute nell’articolo 8, comma 5 ma altre se ne riscontrano anche in altri articoli.

Testo coordinato del Codice dei contratti

Certi di fare cosa gradita ai nostri lettori, alleghiamo al presente articolo il testo del Codice dei contratti coordinato sino al “Decreto semplificazioni”.

Le modifiche definitive introdotte al Codice dei contratti

Si tratta delle modifiche introdotte negli articoli 30, 32, 36, 38, 46, 48, 59, 80, 83, 140, 151, 180, 183 del Codice dei contratti pubblici, qui di seguito indicate:

  • viene modificato l'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici prevedendo la non obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, novellando l'articolo 36 del codice (art. 1, comma 5-bis, dl n. 76/2020);
  • viene effettuato un intervento in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento ed, in particolare, si inseriscono le due seguenti modifiche al comma 8 del citato articolo 32 del Codice dei contratti pubblici:
  • al primo periodo del citato articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, si specifica che la stipulazione del contratto di appalto di concessione deve avere luogo - anziché 'ha luogo', come previsto dal testo sino ad ora vigente - entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione (art. 8, comma 1, lett. a) , dl n. 76/2020);
  • si aggiungono al già citato comma 8 della norma, dopo il primo periodo, una serie di disposizioni tra le quali quella relativa alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto che deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto(art. 8, comma 1, lett. a) , dl n. 76/2020);
  • è modificato l'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In particolare viene modificato il comma 8. Con la modifica, si estende l'applicazione delle disposizioni della legge n. 241, oltre che alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici - già previste - anche a forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 8, comma 1, lett. 0a) , dl n. 76/2020);
  • viene modificato modificato l'articolo 36, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. Con riferimento ai contratti sotto soglia, esso stabilisce, tra l'altro, che le stazioni appaltanti possano inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore (art. 8, comma 1, lett. 0a-bis), dl n. 76/2020);
  • è modificato l'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici dedicato alla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. Il comma 1 di tale art. 38 prevede l’istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali, nonché alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Con la modifica in esame è stato espunto il riferimento nel testo agli "ambiti di attività" in relazione al conseguimento della qualificazione (art. 8, comma 1, lett. a), dl n. 76/2020);
  • è modificato l'articolo 46, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici. Tale articolo 46, comma 1, elenca gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed include, alla lettera a), gli archeologi. Con la modifica in esame si specifica che possono essere ammessi gli archeologi professionisti singoli, associati e le società da essi costituite (art. 8, comma 1, lett. a-bis), dl n. 76/2020);
  • sono introdotte modifiche all'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti pubblici. Tale norma proibisce ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) del Codice) e i consorzi stabili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, con determinate caratteristiche (ivi, lett. c)), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Con le novità introdotte, si stabilisce che, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre (art. 8, comma 1, lett. a-ter), dl n. 76/2020);
  • è modificato l'articolo 59 del Codice, in materia di scelta delle procedure e oggetto del contratto; in particolare si aggiunge, al comma 1, che resta fermo quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 8, comma 1, lett. a-quater), dl n. 76/2020);
  • viene modificata la disciplina dei motivi di esclusione recata dall’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. Si prevede una novella all'art. 80 del codice, il quale disciplina l'esclusione dell'operatore da parte della stazione appaltante in presenza delle irregolarità ivi indicate. Il comma 4 dell'articolo 80 disciplina i casi di esclusione per gravi violazioni (definitivamente accertate in quanto contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione) commesse dall'operatore economico concernenti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali. La disposizione riscrive il quinto periodo del comma. Integrando tale previsione, la novella consente alla stazione appaltante di escludere un operatore economico dalla procedura quando essa sia a conoscenza, e possa adeguatamente dimostrare, che l'operatore non abbia ottemperato ai suddetti obblighi e che tale mancato pagamento costituisca una grave violazione (art. 8, comma 1, lett. b), dl n. 76/2020);
  • Viene modificato l'articolo 83 del Codice. Il comma 4 dell'art. 83 prevede che, per gli appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possano richiedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Il nuovo comma 5-ter, inserito dalla norma in esame, prevede che tale valutazione sia condotta dalla stazione appaltante sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali già posseduta dall’operatore economico e in corso di validità. Nel caso di polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che, a corredo dell'offerta, sia documentato l’impegno dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione (art. 8, comma 1, lett. c), dl n. 76/2020);
  • è modificato all'articolo 140 del codice, in materia di norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali; in particolare al comma 1, laddove si prevede nel testo vigente che resta salvo quanto disposto nell'articolo medesimo, si specifica altresì che resta fermo quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 8, comma 1, lett. c-bis), dl n. 76/2020);
  • vengono introdotte modifiche all'articolo 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Tale comma 3 attribuisce al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la possibilità di attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato. La norma mira ad assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela. Con la modifica in esame, tale facoltà è conferita allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali. Resta fermo, secondo la novella, quanto previsto dall'art. 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) il quale affida al Ministero per i beni e le attività culturali la determinazione del canone per la concessione in uso, a singoli richiedenti, di beni in consegna al medesimo Ministero (art. 8, comma 1, lett. c-ter), dl n. 76/2020);
  • sono introdotte alcune modifiche all'articolo 180, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in materia di contratti di partenariato pubblico privato. Tale comma stabilisce che, con riferimento ai contratti di partenariato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente nonché da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, ivi compresi gli introiti diretti derivanti della gestione del servizio ad utenza esterna. Con la modifica proposta, si stabilisce che i ricavi di gestione possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica, ovvero possono essere commisurati ad altri criteri di prestazione energetica, definiti contrattualmente, purché chiaramente quantificabili. Tale disposizione si applica ai contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica (EPC). Inoltre, la novella pone in capo all'operatore economico il compito di rendere disponibile alla all'amministrazione concedente la quantificazione del miglioramento energetico, che deve essere verificata e monitorata per tutta la durata del contratto, anche mediante piattaforme informatiche dedicate alla raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei consumi energetici (art. 8, comma 1, lett. c-quater), dl n. 76/2020);
  • con una modifica all'articolo 183 in materia di finanza di progetto, si consente agli operatori economici di presentare, alle amministrazioni aggiudicatrici, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice. Si prevede, quindi, che il progetto di fattibilità eventualmente modificato, sia inserito negli strumenti di programmazione, qualora non vi sia già presente (art. 8, comma 1, lett. d), dl n. 76/2020).

A cura di arch. Paolo Oreto



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