Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: inizio lavori in zona sismica più veloce
di Redazione tecnica - 21/09/2020
Semplificazione e accelerazione dei lavori edilizi sono l'obiettivo che ha ispirato le modifiche al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia) da parte del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (c.d. Decreto Semplificazioni) recentemente convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: tutte le modifiche
Il Decreto Semplificazioni, oltre alla modifiche al Codice dei contratti, entra a gamba tesa anche sul Testo Unico Edilizia modificando 20 articoli e inserendone uno nuovo, con l'obiettivo dichiarato di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese.
Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: nuovo iter per l'inizio lavori
Tra le modifiche apportate spiccano quelle relative all'articolo 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori, notevolmente cambiato dopo la conversione in legge del Decreto Semplificazioni. La nuova versione prevede un cambio di rotta nel rilascio dell'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione per quel che riguarda l'inizio dei lavori per interventi nelle località sismiche (ad esclusone di quelle a bassa sismicità).
Entrando nel dettaglio, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, è previsto che dal momento della richiesta per l'inizio lavori, l'autorizzazione debba essere rilasciata entro 30 giorni (nella versione precedente era previsto il rilascio entro 60 giorni). Con la conversione in legge del Decreto Rilancio sono previste delle modifiche per cui decorso inutilmente il termine 30 giorni per il provvedimento conclusivo, nel caso non vi sia stato un diniego motivato dal dirigente o responsabile dell'ufficio, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso.
Ma le modifiche non si fermano qui. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso, lo sportello unico per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine previsto, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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