Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: la nuova ristrutturazione edilizia

di Redazione tecnica - 12/12/2020

Nell'attesa che si completi il processo di riforma del Testo Unico dell'Edilizia con la nuova Disciplina delle Costruzioni, il DPR n. 380/2001 ha subito parecchie e pesanti modifiche da parte del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni).

Decreto Semplificazioni: le modifiche al Testo Unico Edilizia

Modifiche che hanno avuto come obiettivo principale quello di accelerare l'attività edilizia mantenendo i valori di tutela dei territori. Un progetto ambizioso che ha portato alla modifica di parecchi articoli, alcuni dei quali hanno necessitato di alcuni chiarimenti operativi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero per la Funzione Pubblica.

Le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia sono contenute nei seguenti articoli del Decreto Semplificazioni:

  • art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia);
  • art. 10-bis (Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive), che sostituisce integralmente l'art. 41 (Demolizione di opere abusive) del DPR n. 380/2001.

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: le modifiche alla Ristrutturazione edilizia

Tra le modifiche al DPR n. 380/2001 che hanno necessitato di maggiori chiarimenti, c'è quella all’art. 3, comma 1, lettera d), che riguarda la definizione di ristrutturazione edilizia che nella sua nuova formulazione diventa:

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Una nuova definizione con innovazioni significative, chiarite dalla circolare congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero per la Funzione Pubblica, inviata alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, all’Unione delle Province d’Italia, all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, al Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici e ai Provveditorati Interregionali per le Opere pubbliche.

Ristrutturazione edilizia: il nuovo concetto di demolizione e ricostruzione

Tra le innovazioni più significative vi è senz'altro quella relativa agli interventi di "demolizione e ricostruzione" che adesso rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quando avviene con diversi:

  • sagoma;
  • prospetti;
  • sedime;
  • caratteristiche planivolumetriche e tipologiche;
  • innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico;

con l’aggiunta di un ulteriore periodo per cui i medesimi interventi di demolizione e ricostruzione possono prevedere “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

Viene, dunque, ampliata l’area degli interventi ricadenti nella nozione di ristrutturazione edilizia, individuando i parametri la cui modifica – a differenza di quanto previsto dalla previgente disciplina – non risulta rilevante ai fini della qualificazione di un intervento di demolizione e ricostruzione come ristrutturazione edilizia, piuttosto che come nuova costruzione.

Ristrutturazione edilizia: attenzione ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004

Viene anche previsto un maggior rigore rispetto agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio). Mentre in precedenza la demolizione e ricostruzione di detti immobili poteva qualificarsi come ristrutturazione edilizia solo ove ne fosse rispettata la sagoma originaria, oggi si richiede il mantenimento di “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” e si precisa che non devono essere previsti incrementi di volumetria.

Altra innovazione è relativa all’equiparazione agli edifici vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 di quelli ubicati nelle zone omogenee A e in quelle ad esse assimilabili in base ai piani urbanistici comunali, nonché “nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico”, fatte salve “le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici”.

Modifica dei prospetti in manutenzione straordinaria con SCIA

Altra modifica importante riguarda l'innovazione relativa all'art. 3, comma 1, lettera b). Adesso, la modifica dei soli prospetti costituisce intervento di manutenzione straordinaria, sottoposto al regime della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (art. 22 del Testo Unico Edilizia), laddove:

  • la modifica sia necessaria per mantenere o acquisire l’agibilità di un edificio legittimamente realizzato ovvero per l’accesso allo stesso;
  • l’intervento non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sia conforme alla vigente disciplina urbanistica e non pregiudichi il “decoro architettonico” dell’edificio.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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Documenti Allegati

Circolare congiunta