Decreto Semplificazioni: il Codice dei contratti tra l'esigenza di cambiamento e la voglia di stabilità
di Paolo Oreto - 03/07/2020
È dalla prima richiesta di fiducia al Governo Giallo-Verde (M5S-Lega) che il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha dichiarato che tra le linee programmatiche ci sarebbe stata la rivisitazione del Codice dei contratti.
Dichiarazione ribadita ed ampliata all’atto dell’insediamento del suo secondo Governo (M5S-PD) e messa nero su bianco nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza predisposto ed approvato alla fine di settembre 2019.
Il Codice dei contratti, lo Sblocca Cantieri e il Regolamento unico
Sino ad oggi, il risultato di queste dichiarazioni è stato soltanto il D.L. n. 32/2019, convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, cosiddetto Sblocca Cantieri, approvato dal primo Governo Conte, ma che nonostante il nome non ha sbloccato proprio nulla.
Dal Decreto Sblocca Cantieri discende l'obbligo di approvare entro dicembre 2019 una bozza di Regolamento di attuazione che avrebbe dovuto sostituire la soft law prevista nel Codice dei contratti del 2016. Arrivati però a luglio 2020, in considerazione delle voci che vogliono l'abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 con la sostituzione da un altro articolato, sembrerebbe che il lavoro svolto dalla Commissione Greco e i tavoli con gli operatori del settore non interessino più a nessuno.
Il Codice dei contratti e il Decreto Semplificazioni
Ad oggi, lo stato dei fatti relativo alla situazione dei lavori pubblici in Italia, vede il Codice dei contratti fermo al palo, con delle modifiche a tempo apportate dallo Sblocca Cantieri, un Regolamento unico che probabilmente non vedrà mai la luce e soprattutto con un nuovo grosso decreto legge, il cosiddetto Decreto Semplificazioni, che al Capo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici) del Titolo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia) in 9 articoli sembra disporre nuove importanti modifiche a tempo (31 luglio 2021).
In definitiva, dopo 2 anni di dichiarazioni, indagini conoscitive e tavoli di lavoro e dopo il Rapporto Colao (che ha affossato la riforma del 2016) e gli Stati Generali dell’economia, i due Governi Conte a parte lo Sblocca Cantieri (che come detto non ha sbloccato nulla) ha prodotto soltanto dichiarazioni con una tecnica di rinvio che ritroviamo anche nel testo del nuovo Decreto Semplificazioni.
Il Codice dei contratti: riforma, modifiche o completamento?
È logico chiedersi, dunque, quali siano le intenzioni di questo Governo: se l'idea di base è quella di revisionare l'attuale apparato normativo oppure abrogarlo sostituendolo con uno nuovo (o entrambe le cose).
Nelle more che qualche veggente possa raccontarci il futuro dei lavori pubblici del Paese, il Decreto Semplificazioni apporterà alcune modifiche alle procedure di affidamento:
- per importi inferiori a 150.000,00 euro gli appalti sia dei lavori che dei servizi è ammesso l’affidamento diretto non comprendendo che l’appetibilità è ben diversa tra lavori e forniture. Basta considerare che la soglia comunitaria di lavori è 25 volte maggiore a quella dei servizi. Tra l’altro la prima domanda che è lecito porsi è quella della rotazione: resterà operante che per questo tipologia di appalti?
- per importi a partire da 150.000,00 euro e sino alle soglie comunitarie, sia per lavori che per forniture l’affidamento avviene con “procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una differenziazione territoriale degli invitati, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”.
Sembra, quindi, che per tutti i lavori al di sopra della soglia di 1.000.000 di euro venga applicata l’attuale procedura sino a 1.000.000 di euro che viene, quindi, estesa per importi sino a 5.250.000 euro mentre per le due soglie sottostanti pur restando la stessa procedura, diminuisce il numero di operatori da invitare (5 operatori per importi da 150.000 a 350.000 euro e 10 operatori per importi tra 350.000 ed 1.000.000 di euro).
Potrebbe andare tutto bene se non si trattasse di una semplificazione:
- a tempo (31 luglio 2021);
- senza i dovuti controlli;
- che sembra volere sciogliere soltanto il nodo dei criteri di aggiudicazione;
- che conferma l’assegnazione senza gara dei piccoli lavori ed a trattativa privata dei lavori sino alla soglia comunitaria con la conseguenza che il 98% dei lavori pubblici sarebbe assegnato, in pratica, discrezionalmente.
Codice dei contratti: serve modificare solo le procedure di aggiudicazione?
Ma nel caso de Codice dei contratti l’unico intervento da farsi
è soltanto quello relativo alle procedure di aggiudicazione o in
questi due anni si è parlato anche di ben altro? Nel Rapporto
Colao, relativamente al Codice dei contratti, è stato scritto che è
necessario “Rivedere integralmente il Codice dei contratti
pubblici vigente, per ottenere (almeno) i seguenti vantaggi:
(i) la creazione immediata di un canale efficiente per le opere
strategiche;
(ii) la distinzione più netta dei regimi di concessione e appalto e
tra i settori ordinari e quelli definiti speciali dalla stessa
normativa europea (energia, trasporti, acqua, poste, attività
estrattive, porti e aeroporti);
(iii) la messa alla prova del modello "Direttiva + integrazione
minima," che ove funzioni bene potrà essere semplicemente esteso,
senza bisogno di un nuovo codice;
(iv) l’inserimento del regime particolare nel processo di
riscrittura di quello generale e, quindi, in un ambiente
complessivo non di deroga o eccezione pura.
- Abrogare il Codice dei contratti pubblici, con effetto all’approvazione del nuovo codice
- Prevedere ricezione immediata e applicazione tel quel, per il solo set di infrastrutture strategiche con regime ad hoc, delle Direttive europee, integrate per le sole porzioni in cui esse non siano auto-applicative (cioè, ove rinviano alla recezione nazionale singoli aspetti disseminati nella normativa)
- Approvare successivamente un nuovo codice, inclusivo del regime particolare per le infrastrutture strategiche”.
L’azione del Governo messa in atto con la bozza di Decreto Semplificazioni è coerente con i risultati contenuti nel Rapporto Colao e con le innumerevoli richieste degli operatori del settore?
Attendiamo la Bozza definitiva di Decreto Semplificazioni per rispondere compiutamente alle precedenti domande.
A cura di Arch. Paolo Oreto
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