Decreto Sviluppo: Estesa la platea di soggetti che possono accedere alla contabilità semplificata
19/05/2011
Con il Decreto legge 13 maggio 2011, n.70, (cd. "Decreto
Sviluppo"), recante "Prime disposizioni urgenti per
l'Economia-Semestre europeo", pubblicato nella G.U. n.110 del
13 maggio 2011, ed in vigore dal 14 maggio, il Governo ha valutato
l'opportunità di ampliare i soggetti autorizzati alla contabilità
in forma semplificata in modo da consentire, ad un maggior numero
di soggetti, l'adempimento contabile meno gravoso.
Con le modifiche introdotte dall'art. 7 comma 2 del Decreto Legge "Sviluppo", sono stati aumentati i limiti, entro il quale è possibile godere della semplificazione contabile. Pertanto, i nuovi limiti per l'ammissione "naturale" al regime della contabilità semplificata sono pari a € 400.000,00 di ricavi per le imprese che prestano servizi, e di € 700.000,00 di ricavi per le altre imprese.
Il nuovo decreto interviene esclusivamente sull'art. 18 del DPR 600/73, secondo il quale, i soggetti ammessi alla contabilità semplificata sono le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e gli enti non commerciali esercenti attività commerciale, che nell'anno precedente avevano conseguito ricavi non superiori a € 309.874,17 per le prestazioni servizi e ricavi non superiori a € 516.546,14 per le altre attività.
L'accesso è applicabile dall'anno successivo al rispetto delle soglie e, in caso di inizio attività, è possibile scegliere il regime contabile ordinario o semplificato sulla base dell'ammontare dei ricavi che saranno presumibilmente conseguiti nell'anno (art. 18 comma 7 del DPR 600/73).
Infatti, le imprese transitate in regime di contabilità ordinaria per aver conseguito nell'anno 2010 un ammontare di ricavi compreso tra 309.874,14 Euro e 400.000,00 Euro, se esercenti prestazioni di servizi, oppure, tra 516.456.90 Euro e 700.000,00 Euro, se esercenti altre attività, devono ritenersi ammesse al regime di contabilità semplificata anche per il 2011.
Se, alla fine del primo anno di attività i predetti limiti vengono superati, per lo stesso anno resta applicabile il regime "semplificato", mentre a partire dall'anno successivo si deve applicare il regime di contabilità ordinaria.
Complessivamente, i vantaggi collegati all’applicazione del regime contabile semplificato sono i seguenti:
Gli svantaggi derivanti dall'applicazione del regime di contabilità semplificata, invece, sono i seguenti:
Doveroso ricordare che non cambia nulla per gli esercenti arti e professioni: tali soggetti continuano ad adottare come condizione “naturale” il regime di contabilità semplificata, fatta salva l’opzione per quella ordinaria, indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.
© Riproduzione riservata
Con le modifiche introdotte dall'art. 7 comma 2 del Decreto Legge "Sviluppo", sono stati aumentati i limiti, entro il quale è possibile godere della semplificazione contabile. Pertanto, i nuovi limiti per l'ammissione "naturale" al regime della contabilità semplificata sono pari a € 400.000,00 di ricavi per le imprese che prestano servizi, e di € 700.000,00 di ricavi per le altre imprese.
Il nuovo decreto interviene esclusivamente sull'art. 18 del DPR 600/73, secondo il quale, i soggetti ammessi alla contabilità semplificata sono le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e gli enti non commerciali esercenti attività commerciale, che nell'anno precedente avevano conseguito ricavi non superiori a € 309.874,17 per le prestazioni servizi e ricavi non superiori a € 516.546,14 per le altre attività.
L'accesso è applicabile dall'anno successivo al rispetto delle soglie e, in caso di inizio attività, è possibile scegliere il regime contabile ordinario o semplificato sulla base dell'ammontare dei ricavi che saranno presumibilmente conseguiti nell'anno (art. 18 comma 7 del DPR 600/73).
Infatti, le imprese transitate in regime di contabilità ordinaria per aver conseguito nell'anno 2010 un ammontare di ricavi compreso tra 309.874,14 Euro e 400.000,00 Euro, se esercenti prestazioni di servizi, oppure, tra 516.456.90 Euro e 700.000,00 Euro, se esercenti altre attività, devono ritenersi ammesse al regime di contabilità semplificata anche per il 2011.
Se, alla fine del primo anno di attività i predetti limiti vengono superati, per lo stesso anno resta applicabile il regime "semplificato", mentre a partire dall'anno successivo si deve applicare il regime di contabilità ordinaria.
Complessivamente, i vantaggi collegati all’applicazione del regime contabile semplificato sono i seguenti:
- non viene tenuta una contabilità in partita doppia, il libro giornale, il libro degli inventari e le schede di mastro;
- il reddito è determinato comunque sulla base della differenza fra i ricavi e costi seguendo il criterio della competenza economica;
- non c'è penalizzazione in materia di accertamento agli studi di settore;
- per gli intermediari e rappresentanti di commercio c'è il diritto a una deduzione forfettaria decrescente dal 3% allo 0,5% sui ricavi di ammontare non superiore a 92.962,24 euro;
- per gli autotrasportatori con licenza di trasporto merci per conto terzi scatta una deduzione forfettaria giornaliera.
Gli svantaggi derivanti dall'applicazione del regime di contabilità semplificata, invece, sono i seguenti:
- non sono deducibili gli accantonamenti, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto di lavoro;
- le società di persone provenienti dal regime di contabilità ordinaria tassano le riserve in sospensione d'imposta;
- manca la struttura contabile necessaria per conoscere l'andamento aziendale e per rapportarsi con gli istituti di credito.
Doveroso ricordare che non cambia nulla per gli esercenti arti e professioni: tali soggetti continuano ad adottare come condizione “naturale” il regime di contabilità semplificata, fatta salva l’opzione per quella ordinaria, indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.
© Riproduzione riservata