Decreto Sviluppo: Innalzamento delle soglie per tutto tranne che per i servizi di architettura e di ingegneria

09/08/2011

Il decreto-legge 13 aggio 2011, n. 70 (meglio noto come "Decreto Sviluppo") convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.106 ha introdoto,con l'articolo 4, importanti modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163 ed al Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010, entrato in vigore lo scorso 8 giugno scorso.
In particolare, tra l'altro,vengono innalzati:
  • i limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;
  • i limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori;
  • i limiti di importo per l'affidamento dei lavori e servizi in economia.

Dalla puntuale lettura delle modifiche introdotte dal "decreto sviluppo", notiamo come non sia stato modificato il limite di corrispettivo di 20.000 euro definito, per l'affidamento in economia dei servizi di architettura e di ingegneria, all'articolo 267, comma 10 del nuovo regolamento n. 207/2010 ed avevamo pensato che poteva trattarsi di una svista del legislatore ma ci siamo resi conto che il citato comma 10, con le modifiche introdotte dall'articolo 4, comma 2, lettera b-bis) (introdotta con la legge di conversione del citato decreto sviluppo) venivano soppresse le parole "secondo periodo," che, di fatto trasformavano il testo del comma 10 nel seguente: "10. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, secondo periodo, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo". Tale nuova definizione del comma 10, senza alcun riferimento al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del Codice dei contratti, legato, anche, alla considerazione che nel già citato articolo 267 non viene modificata la soglia dei 20.000 euro, detta immediatamente la condizione che l'innalzamento della soglia da 20.000 a 40.000 euro vale per qualsiasi tipo di servizio ma non per i servizi di architettura e di ingegneria.

A cura di Paolo Oreto


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