Decreto del Fare: Il testo definitivo con le modifiche al Codice degli appalti
18/06/2013
Mentre siamo in attesa che il decreto-legge recante misure
urgenti in materia di crescita definito, anche, decreto "Del
fare" venga pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, alleghiamo alla
presente notizia il testo definitivo composto da 80 articoli
con interventi definiti dal Governo in grado di restituire fiducia
all'economia e invertire le aspettative sul ciclo economico,
creando le condizioni per riportare il Paese su un sentiero di
crescita.
Tra le pieghe del provvedimento abbiamo individuato alcune modifiche al codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare le modifiche agli articoli 38, 118, 131, 143, 153, 169-bis, 174, 175 e 253.
Non c'è, invece, alcuna traccia delle modifiche richieste dai Consigli nazionali di otto professioni tecniche (agrotecnici, architetti, dottori agronomi e dottori forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali) con una nota inviata al Ministero delle Infrastrutture alla fine del mese di maggio scorso al fine di conseguire alcuni obiettivi tra i quali quello di aprire il mercato ai giovani e rilanciare, negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, la procedura del concorso (di idee o di progettazione) quale strumento di selezione fondato esclusivamente sulla qualità del progetto, a garanzia di tutti i cittadini.
Ma vediamo, adesso, quali sono le modifiche introdotte dal decreto-legge "Del Fare" al Codice dei contratti
Art. 38 (Requisiti di carattere generale) - Con la modifica introdotta al comma 3 viene riaffermata per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva.
Art. 118 ( Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro) - Con la modifica introdotta al comma 6, viene riaffermato che ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Art. 131 ( Piani di sicurezza) - Viene inserito il comma 2-bis con cui viene precisato che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, fermi restando i relativi obblighi.
Art. 143 ( Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici) - Con la modifica introdotta al comma 5 viene precisato che all'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.
Viene, poi, introdotto il comma 8-bis con cui è precisato che la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi
Art. 144 ( Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici) - Con la modifica introdotta al comma 4 viene precisato che per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.
Vengono, poi, inseriti i due nuovi commi 3-ter e 3-quater.
Art. 153 ( Finanza di progetto) - Viene inserito il comma 21-bis con cui è precisato che al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Codice dei contratti
Art. 169-bis ( Approvazione unica progetto preliminare ) - Vengono introdotte alcune modifiche ed integrazioni ai commi 1 e 3
Art. 174 ( Concessioni relative a infrastrutture) - Viene introdotto il comma 4-bis con cui, al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Codice dei contratti
Art. 175 ( Promotore e Finanza di progetto) - Viene introdotto il comma 5-bis con cui, al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Codice dei contratti
Art. 253 ( Norme transitorie) - Con le modifiche introdotte al comma 9-bis viene previsto che le stazioni appaltanti possano ricorrere fino al 31 dicembre 2015 all'esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di rilevanza nazionale.
Con le modifiche introdotte al comma 15-bis viene previsto che relativamente ai servizi di architettura e di ingegneria, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Con le modifiche introdotte al comma 20-bis le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie.
In allegato il testo originario dei citati articoli con a fianco il testo con le modifiche introdotte dal decreto-legge "Del fare" con la precisazione che dette modifiche saranno operative non appena il decreto-legge sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
© Riproduzione riservata
Tra le pieghe del provvedimento abbiamo individuato alcune modifiche al codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare le modifiche agli articoli 38, 118, 131, 143, 153, 169-bis, 174, 175 e 253.
Non c'è, invece, alcuna traccia delle modifiche richieste dai Consigli nazionali di otto professioni tecniche (agrotecnici, architetti, dottori agronomi e dottori forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali) con una nota inviata al Ministero delle Infrastrutture alla fine del mese di maggio scorso al fine di conseguire alcuni obiettivi tra i quali quello di aprire il mercato ai giovani e rilanciare, negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, la procedura del concorso (di idee o di progettazione) quale strumento di selezione fondato esclusivamente sulla qualità del progetto, a garanzia di tutti i cittadini.
Ma vediamo, adesso, quali sono le modifiche introdotte dal decreto-legge "Del Fare" al Codice dei contratti
Art. 38 (Requisiti di carattere generale) - Con la modifica introdotta al comma 3 viene riaffermata per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva.
Art. 118 ( Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro) - Con la modifica introdotta al comma 6, viene riaffermato che ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Art. 131 ( Piani di sicurezza) - Viene inserito il comma 2-bis con cui viene precisato che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, fermi restando i relativi obblighi.
Art. 143 ( Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici) - Con la modifica introdotta al comma 5 viene precisato che all'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.
Viene, poi, introdotto il comma 8-bis con cui è precisato che la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi
Art. 144 ( Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici) - Con la modifica introdotta al comma 4 viene precisato che per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.
Vengono, poi, inseriti i due nuovi commi 3-ter e 3-quater.
Art. 153 ( Finanza di progetto) - Viene inserito il comma 21-bis con cui è precisato che al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Codice dei contratti
Art. 169-bis ( Approvazione unica progetto preliminare ) - Vengono introdotte alcune modifiche ed integrazioni ai commi 1 e 3
Art. 174 ( Concessioni relative a infrastrutture) - Viene introdotto il comma 4-bis con cui, al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Codice dei contratti
Art. 175 ( Promotore e Finanza di progetto) - Viene introdotto il comma 5-bis con cui, al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Codice dei contratti
Art. 253 ( Norme transitorie) - Con le modifiche introdotte al comma 9-bis viene previsto che le stazioni appaltanti possano ricorrere fino al 31 dicembre 2015 all'esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di rilevanza nazionale.
Con le modifiche introdotte al comma 15-bis viene previsto che relativamente ai servizi di architettura e di ingegneria, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Con le modifiche introdotte al comma 20-bis le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie.
In allegato il testo originario dei citati articoli con a fianco il testo con le modifiche introdotte dal decreto-legge "Del fare" con la precisazione che dette modifiche saranno operative non appena il decreto-legge sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
A cura di arch. Paolo
Oreto
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