Decreto liberalizzazioni: le novità per gli Architetti Italiani
30/01/2012
La pubblicazione sul S.O. n. 18 alla Gazzetta ufficiale n. 19 del
24 gennaio scorso del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività" apporta delle
importanti novità che incidono profondamente sull'esercizio
dell'attività professionale.
A fare il punto della situazione è il Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. che, con una nota, ha riepilogato le novità introdotte, precisandone la poca chiarezza in alcuni casi. In particolare, di seguito le novità che comporterà l'art. 9 del DL n. 1/2012 relativo ai professionisti:
Il CNAPPC, ricordando che il comma 3 del citato articolo 9 prevede che l'inottemperanza di quanto sopra descritto costituisce illecito disciplinare del professionista, ha comunicato che il 25 gennaio 2012, in via d'urgenza, sono state adeguate le norme deontologiche interessate dal provvedimento relative a tutte le figure professionali (Architetto, Pianificatore Territoriale, Paesaggista, Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali, Architetto Iunior e Pianificatore Territoriale Iunior).
La nota del CNAPPC ha rilevato che all'interno del DL n. 1/2012 non è prevista una espressa abrogazione dell'art. 2233 del Codice Civile, mantenendo quindi sia il riferimento al decoro della professione che il ruolo delle Commissioni parcelle, che potranno essere comunque interpellate dal magistrato per verificare la congruità della prestazione, e che, pertanto, rimangono invariate nella loro finalità istituzionale.
Non essendo espressamente previsto nel testo del Decreto Legge, appare inoltre ragionevole affermare che le nuove norme non sono da considerarsi retroattive e che, pertanto, i contratti in essere e le relative vidimazioni rimangono soggette alla precedente disciplina.
Aspetto non di poco conto, il CNAPPC ha informato che il Ministero della Giustizia ha chiarito che le tariffe per i consulenti del giudice rimangono vigenti.
Infine, considerato che il DL dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni pena la sua decadenza, il CNAPPC, unitamente alle altre rappresentanze professionali nazionali, si è immediatamente attivato per una attenta e più approfondita valutazione del provvedimento finalizzata alla stesura di necessari e opportuni correttivi.
/
© Riproduzione riservata
A fare il punto della situazione è il Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. che, con una nota, ha riepilogato le novità introdotte, precisandone la poca chiarezza in alcuni casi. In particolare, di seguito le novità che comporterà l'art. 9 del DL n. 1/2012 relativo ai professionisti:
- l'abrogazione delle tariffe fino ad oggi vigenti (nonché le disposizioni che ad esse rinviano);
- la previsione di un decreto del Ministero della Giustizia che
definirà:
- i parametri per le liquidazioni da parte degli organi giurisdizionali;
- i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi basati sulle tariffe;
- l'annullamento della clausola contrattuale relativa alla determinazione del compenso in caso di utilizzo di parametri tariffati nei contratti;
- la pattuizione del compenso al momento del conferimento
dell'incarico professionale, nella forma di un vero e proprio
contratto tra le parti nel quale il professionista dovrà rendere
noto al cliente:
- il grado di complessità dell'incarico;
- tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;
- i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- la misura del compenso potrà essere previamente resa nota al
cliente, anche in forma scritta, se da questi richiesta, sotto
forma di preventivo, e dovrà essere:
- adeguata all'importanza dell'opera;
- pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
- la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi di cui i primi sei potranno essere svolti, previa definizione di apposite convenzioni (Consigli Nazionali - Ministero dell'Istruzione), in concomitanza con il corso di studi universitario;
- altre convenzioni (Consigli Nazionali - Ministero della P.A.) potranno regolare lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni.
Il CNAPPC, ricordando che il comma 3 del citato articolo 9 prevede che l'inottemperanza di quanto sopra descritto costituisce illecito disciplinare del professionista, ha comunicato che il 25 gennaio 2012, in via d'urgenza, sono state adeguate le norme deontologiche interessate dal provvedimento relative a tutte le figure professionali (Architetto, Pianificatore Territoriale, Paesaggista, Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali, Architetto Iunior e Pianificatore Territoriale Iunior).
La nota del CNAPPC ha rilevato che all'interno del DL n. 1/2012 non è prevista una espressa abrogazione dell'art. 2233 del Codice Civile, mantenendo quindi sia il riferimento al decoro della professione che il ruolo delle Commissioni parcelle, che potranno essere comunque interpellate dal magistrato per verificare la congruità della prestazione, e che, pertanto, rimangono invariate nella loro finalità istituzionale.
Non essendo espressamente previsto nel testo del Decreto Legge, appare inoltre ragionevole affermare che le nuove norme non sono da considerarsi retroattive e che, pertanto, i contratti in essere e le relative vidimazioni rimangono soggette alla precedente disciplina.
Aspetto non di poco conto, il CNAPPC ha informato che il Ministero della Giustizia ha chiarito che le tariffe per i consulenti del giudice rimangono vigenti.
Infine, considerato che il DL dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni pena la sua decadenza, il CNAPPC, unitamente alle altre rappresentanze professionali nazionali, si è immediatamente attivato per una attenta e più approfondita valutazione del provvedimento finalizzata alla stesura di necessari e opportuni correttivi.
/
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata