Decreto rinnovabili: Gare per impianti su superfici pubbliche e certificazione energetica nelle compravendite
15/03/2011
Mentre siamo in attesa che venga pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 sulle fonti
rinnovabili approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 Marzo
scorso e già firmato dal Presidente della repubblica Giorgio
Napolitano, non si placano le polemiche ed il Ministro dello
Sviluppo Economico Paolo Romani, insieme ai ministri
dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo e dell'Agricoltura
Giancarlo Galan, ha convocato per oggi 15 marzo, presso il
dicastero di via Veneto, una riunione con i principali
rappresentanti del settore bancario, delle aziende attive nel
comparto dell'energia rinnovabile, dei gestori di rete e delle
associazioni dei consumatori.
La consultazione verterà sui decreti ministeriali di attuazione del Decreto Legislativo sulle fonti rinnovabili.
Ma mentre siamo in attesa di conoscere l'esito della riunione di oggi è interessante porre l'attenzione su altri due problemi legati al decreto legislativo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per il primo problema, ci riferiamo all'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo già firmato dal Capo dello Stato in cui viene precisato che "I soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai siti militari e alle aree militari in conformità con quanto previsto dall'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. ".
Ciò val quanto dire che per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su superfici di proprietà pubblica le amministrazioni pubbliche sono tenute ad indire una gara nel rispetto del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e del nuovo Regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010) e viene, quindi, richiesta una procedura di gara basata su principi di trasparenza e non discriminazione.
Il secondo problema è legato, invece, all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo con cui vengono inseriti i commi 2-ter e 2-quater all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Con i due nuovi commi, di fatto, viene precisato:
Si tratta di una decisone che il Governo ha preso con un atteggiamento veramente ondivago.
Basti ricordare che, precedentemente, il Governo dopo aveva disposto con l'articolo 35, comma 2 bis della legge n. 133/2008 l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 6 e dei commi 8 e 9 dell'art. 15 del Decreto legislativo n. 192/2005, che prevedevano l'obbligo di allegare l'attestato di qualificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso.
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La consultazione verterà sui decreti ministeriali di attuazione del Decreto Legislativo sulle fonti rinnovabili.
Ma mentre siamo in attesa di conoscere l'esito della riunione di oggi è interessante porre l'attenzione su altri due problemi legati al decreto legislativo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per il primo problema, ci riferiamo all'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo già firmato dal Capo dello Stato in cui viene precisato che "I soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai siti militari e alle aree militari in conformità con quanto previsto dall'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. ".
Ciò val quanto dire che per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su superfici di proprietà pubblica le amministrazioni pubbliche sono tenute ad indire una gara nel rispetto del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e del nuovo Regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010) e viene, quindi, richiesta una procedura di gara basata su principi di trasparenza e non discriminazione.
Il secondo problema è legato, invece, all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo con cui vengono inseriti i commi 2-ter e 2-quater all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Con i due nuovi commi, di fatto, viene precisato:
- che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici;
- che nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dall'1 gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita devono riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
Si tratta di una decisone che il Governo ha preso con un atteggiamento veramente ondivago.
Basti ricordare che, precedentemente, il Governo dopo aveva disposto con l'articolo 35, comma 2 bis della legge n. 133/2008 l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 6 e dei commi 8 e 9 dell'art. 15 del Decreto legislativo n. 192/2005, che prevedevano l'obbligo di allegare l'attestato di qualificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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