Decreto sviluppo: Pagamenti con carta di credito e schede carburante
16/05/2011
Il Decretto-legge 13 maggio 2011, n. 70 recante "Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" meglio
noto come "Decreto Sviluppo", all'articolo 7, comma 1,
lettera e) prevede l'abolizione della comunicazione telematica, da
parte dei contribuenti, per gli acquisti di importo superiore ai
3.000 € + IVA, in caso di pagamento con carta di credito o
prepagata.
Alla lettera l) è prevista, poi, l'abrogazione della tenuta della scheda carburante solo se il pagamento avviene nelle stesse modalità precedentemente citate.
Nella disciplina delle schede carburante prevista nel D.P.R. 444/97, gli acquisti di carburante, compiuti da parte di soggetti IVA nell'esercizio d'impresa, arti o professioni, per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, devono risultare dalla scheda carburante. Tale scheda, se compilata in ogni sua parte, in particolare con l’indicazione dei chilometri percorsi, permette di detrarre l'IVA e di dedurre il costo del carburante, con i limiti previsti da specifiche disposizioni.
Il Decreto Sviluppo, sopracitato, dopo il terzo comma del D.P.R.n. 447/97 ne aggiunge un quarto, stabilendo che in deroga a quanto stabilito al comma 1 sempre del D.P.R. 444/97, gli acquisti di carburante pagati mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante, anche se resta sempre possibile procedere alla relativa compilazione e annotazione della scheda.
La norma precisa che i suddetti mezzi di pagamento (carta di credito, di debito e prepagate), devono essere emessi dagli operatori finanziari elencati all'art.7, comma 6 del D.P.R. 605/73, cioè: le banche, le società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari o altri operatori finanziari. Questi ultimi comunicano i dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale, all'anagrafe tributaria, che provvederà all'archiviazione dei dati in un'apposita sezione.
L'obbligo della tenuta della scheda carburante sarà, quindi, legato alla modalità di pagamento adottata. Il decreto stabilisce, inoltre, che per sottrarsi alla disciplina della scheda carburante il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite mezzi di pagamento elettronici. E' ovvio, quindi, che non sono ammesse modalità di pagamento "miste", né tanto meno sono utilizzabili l'assegno bancario e circolare.
L'abolizione dell'obbligo di compilazione della scheda carburante comporta delle complicazioni soprattutto per il contribuente in contabilità semplificata, in quanto, affinché si possa detrarre l'IVA e dedurre il costo, l'acquisto deve essere inerente e documentato. Quindi, mancando un documento fiscale a sostegno, non è chiaro come si possa dedurre il costo e detrarre l'IVA. Sarebbe opportuno allegare alla scheda carburante, sebbene non obbligatoria, la ricevuta del pagamento avvenuto tramite moneta elettronica. Inoltre, un altro problema che si crea è che l'amministrazione finanziaria non ha più la possibilità di verificare la coerenza tra il numero dei chilometri percorsi e i costi annotati nella scheda, che comunque devono rimanere ragionevoli e coerenti rispetto all'attività esercitata.
Il pagamento elettronico, per l'acquisto di carburante, consente di adempiere all'onere della prova ai fini della detrazione dell'iva e alla deduzione del costo, in quanto permette la tracciabilità degli acquisti, così da rinforzare il monitoraggio degli stessi.
Il decreto-legge in oggetto è entrato in vigore il 14 maggio, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 13 maggio.
© Riproduzione riservata
Alla lettera l) è prevista, poi, l'abrogazione della tenuta della scheda carburante solo se il pagamento avviene nelle stesse modalità precedentemente citate.
Nella disciplina delle schede carburante prevista nel D.P.R. 444/97, gli acquisti di carburante, compiuti da parte di soggetti IVA nell'esercizio d'impresa, arti o professioni, per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, devono risultare dalla scheda carburante. Tale scheda, se compilata in ogni sua parte, in particolare con l’indicazione dei chilometri percorsi, permette di detrarre l'IVA e di dedurre il costo del carburante, con i limiti previsti da specifiche disposizioni.
Il Decreto Sviluppo, sopracitato, dopo il terzo comma del D.P.R.n. 447/97 ne aggiunge un quarto, stabilendo che in deroga a quanto stabilito al comma 1 sempre del D.P.R. 444/97, gli acquisti di carburante pagati mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante, anche se resta sempre possibile procedere alla relativa compilazione e annotazione della scheda.
La norma precisa che i suddetti mezzi di pagamento (carta di credito, di debito e prepagate), devono essere emessi dagli operatori finanziari elencati all'art.7, comma 6 del D.P.R. 605/73, cioè: le banche, le società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari o altri operatori finanziari. Questi ultimi comunicano i dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale, all'anagrafe tributaria, che provvederà all'archiviazione dei dati in un'apposita sezione.
L'obbligo della tenuta della scheda carburante sarà, quindi, legato alla modalità di pagamento adottata. Il decreto stabilisce, inoltre, che per sottrarsi alla disciplina della scheda carburante il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite mezzi di pagamento elettronici. E' ovvio, quindi, che non sono ammesse modalità di pagamento "miste", né tanto meno sono utilizzabili l'assegno bancario e circolare.
L'abolizione dell'obbligo di compilazione della scheda carburante comporta delle complicazioni soprattutto per il contribuente in contabilità semplificata, in quanto, affinché si possa detrarre l'IVA e dedurre il costo, l'acquisto deve essere inerente e documentato. Quindi, mancando un documento fiscale a sostegno, non è chiaro come si possa dedurre il costo e detrarre l'IVA. Sarebbe opportuno allegare alla scheda carburante, sebbene non obbligatoria, la ricevuta del pagamento avvenuto tramite moneta elettronica. Inoltre, un altro problema che si crea è che l'amministrazione finanziaria non ha più la possibilità di verificare la coerenza tra il numero dei chilometri percorsi e i costi annotati nella scheda, che comunque devono rimanere ragionevoli e coerenti rispetto all'attività esercitata.
Il pagamento elettronico, per l'acquisto di carburante, consente di adempiere all'onere della prova ai fini della detrazione dell'iva e alla deduzione del costo, in quanto permette la tracciabilità degli acquisti, così da rinforzare il monitoraggio degli stessi.
Il decreto-legge in oggetto è entrato in vigore il 14 maggio, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 13 maggio.
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