Dehors: può essere qualificato come struttura precaria?
di Redazione tecnica - 15/12/2020
Torniamo ad occuparci di dehors, lo spazio esterno di attività ristorative abitualmente occupato da sedie, tavolini e spesso autorizzato temporaneamente con chiusure temporanee. E lo facciamo analizzando la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 1583 del 3 dicembre 2020 che ci consente di fare il punto sull'argomento.
Dehors e autorizzazioni
Sul tavolo del giudice il ricorso presentato dal titolare di un ristorante a cui era stato intimato di rimuovere il dehors di 54 metri quadrati per assenza di autorizzazione. Secondo il proprietario del locale, l'amministrazione comunale non avrebbe inviato nessuna comunicazione di avvio del procedimento. Una tesi smentita dal relativo verbale della polizia municipale allegato all'ordine di rimozione. E' vero che il dehors era stato autorizzato, ma per un periodo di soli 6 mesi, mai rinnovato dal titolare del locale. Nemmeno con titoli edilizi idonei a legittimarne la conservazione. E non sono sufficienti, specificano i giudici del Tar, le concessioni per l'occupazione permanente del suolo pubblico e i nulla-osta della capitaneria di porto.
Dehors struttura precaria?
I giudici hanno stabilito che il dehors contestato non può essere qualificato come opera precaria, in considerazione dei materiali utilizzati che necessitano di un permesso di costruire. Inoltre, "i gazebo ed i dehors non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti del pubblico esercizio - si legge nella sentenza - vanno considerati alla stregua di manufatti che alterano lo stato dei luoghi ed incrementano il carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, dovendo invece valutarsi l’utilizzo per fini contingenti, per soddisfare esigenze durature nel tempo, per attività non stagionale". Per questo il ricorso è stato respinto e il dehors smontato.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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