Demolizione e ricostruzione: Porte aperte al sisma bonus
30/04/2018
L’Agenzia delle entrate nella Risoluzione 34/E del 27 aprile
2018, in risposta a un’istanza di interpello, precisa
che gli interventi di demolizione e ricostruzione di
edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sono
riconducibili tra quelli relativi all’adozione di misure
antisismiche per i quali è possibile fruire del sisma
bonus: ciò a condizione che gli stessi concretizzino
un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di
nuova costruzione e che siano rispettate tutte le condizioni
previste dalla norma agevolativa.
Il quesito
Tre contribuenti, proprietari di un immobile dichiarato inagibile a
seguito del terremoto, intendono procedere alla sua demolizione e
conseguente fedele ricostruzione e hanno interpellato l’Agenzia,
formulando le seguenti domande:
- la detrazione di imposta dell’80% (sisma bonus) spetta per le spese sostenute per un intervento di demolizione e fedele ricostruzione, dal quale deriva una riduzione di due classi di rischio sismico, realizzato su un’unità immobiliare (categoria catastale F/2 - unità collabenti) danneggiata dal sisma?
- in caso di risposta affermativa al primo quesito, la spesa per l’intervento edilizio può essere suddivisa tra gli aventi diritto non in base alle proprie quote di proprietà dell’immobile, ma in base alle spese da ognuno effettivamente sostenute?
- a tali spese è applicabile l’aliquota Iva agevolata e, in caso affermativo, in quale misura?
Le risposte dell’Agenzia
Prima di formulare le risposte ai quesiti, l’Agenzia
ricostruisce sinteticamente la normativa di riferimento.
Innanzitutto, l’Amministrazione ricorda che per le spese sostenute
dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’effettuazione di
interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (le cui
procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 4 agosto 2013) su
edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2
e 3) e riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività
produttive, spetta una detrazione del 50%, fino a un ammontare
complessivo delle spese non superiore a 96mila euro per unità
immobiliare per ciascun anno. Inoltre, qualora dagli interventi
derivi una significativa diminuzione del rischio sismico, la
detrazione è maggiorata: 70% (ovvero 75% per gli interventi
realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali) in caso
di diminuzione di una classe di rischio e 80% (ovvero 85% per gli
interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici
condominiali), in caso di diminuzione di due classi di rischio
(sisma bonus – articolo 16, commi 1-bis, 1-ter,
1-quater e 1-quinquies, Dl 63/2013).
Gli interventi rilevanti per l’applicazione delle disposizioni
sopra ricordate sono quelli elencati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i),
Tuir e cioè quelli relativi “all’adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per
la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria
atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio,
nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio
della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione
di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali
degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici,
devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari”.
Fatta questa premessa, l’Agenzia sottolinea che il Consiglio
superiore dei lavori pubblici (parere n. 27/2018) ha precisato
che:
- rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli (cfr Dlgs 42/2004), gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente
- tali interventi di demolizione e ricostruzione rappresentano un’efficace strategia di riduzione del rischio sismico su una costruzione non adeguata alle norme tecniche di settore e, pertanto, possono certamente rientrare fra quelli indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, lett. i), Tuir, relativi all’adozione di misure antisismiche.
Risposta al primo quesito
Alla luce della normativa di riferimento e del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’Agenzia precisa che gli
interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici
adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono
essere ammessi al sisma bonus, a patto che siano
rispettate tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa e
sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia
e non un intervento di nuova costruzione.
Nel caso in esame, pertanto, venendo in rilievo un intervento di
demolizione e ricostruzione di un edificio collabente, per
l’applicazione della detrazione è necessario che dal titolo
amministrativo, che autorizza i lavori, risulti che l’opera
consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio
esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
Risposta al secondo quesito
In base a quanto previsto dal Tuir in materia spese per
interventi di recupero del patrimonio edilizio, è possibile
usufruire della detrazione per le spese sostenute ed effettivamente
rimaste a carico dei contribuenti, sempreché gli stessi siano
proprietari dell’immobile, ovvero abbiano sullo stesso un diritto
reale, o ne siano detentori.
Nel caso in cui più soggetti abbiano diritto alla detrazione, la
stessa è ripartita in funzione della spesa effettivamente sostenuta
da ciascuno, come attestata dal bonifico di pagamento e
dall’intestazione delle fatture rilasciate dall’impresa che esegue
i lavori.
Pertanto, conclude l’Agenzia, nel caso in esame la spesa per
l’intervento edilizio può essere suddivisa tra gli aventi diritto
non in base alle proprie quote di proprietà dell’immobile, ma in
base alle spese da ognuno effettivamente sostenute.
Risposta al terzo quesito
Infine, rispetto all’ultimo dei tre quesiti, l’Agenzia chiarisce
che alla fattispecie descritta nell’istanza di interpello
(demolizione con fedele ricostruzione) può essere applicata
l’aliquota Iva agevolata del 10% prevista per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, a condizione che le opere siano
qualificate come tali dalla documentazione amministrativa che
autorizza i lavori.
Se gli interventi si configurano come “interventi di nuova
costruzione”, troveranno applicazione le diverse aliquote
previste per le varie fattispecie (ad esempio, prima casa, immobile
strumentale, immobile di lusso, eccetera).
Inoltre, l’Agenzia ricorda che, nell’ipotesi in cui l’intervento di
totale demolizione e fedele ricostruzione riguardi un’abitazione
“prima casa”, non può trovare applicazione l’aliquota Iva
agevolata del 4% per i contratti di appalto relativi alla “nuova
costruzione” di tali abitazioni in considerazione del fatto che a
seguito dell’interpretazione autentica operata dal Testo unico
edilizia, gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione non
possono essere ricondotti alle ipotesi di nuova costruzione, bensì
concretizzano interventi di recupero di edifici preesistenti.
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