Demolizione e ricostruzione: niente aumento del carico urbanistico niente oneri di urbanizzazione
23/12/2013
In caso di ristrutturazione edilizia che prevede la demolizione e
ricostruzione dell'immobile senza aumento del carico urbanistico,
il pagamento degli oneri di urbanizzazione non è dovuto.
A sostenerlo è la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che con la sentenza n. 1346 del 13 dicembre 2013 ha ritenuto fondato un ricorso presentato contro un provvedimento di determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria/secondaria e di costruzione, emanato dal Comune. In particolare, la parte ricorrente ha impugnato l'atto con cui il Comune gli comunicava l'importo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione dovuti in relazione ad un intervento di ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione da eseguirsi mediante demolizione del fabbricato esistente e ricostruzione.
Il ricorrente riferendo e documentando di aver già pagato l'intero importo con riserva di ripetizione, ha impugnato l'atto nella sola parte relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, non contestando la parte del provvedimento relativa al costo di costruzione, lamentando il fatto che l'immobile risultante dalla ristrutturazione non ha comportato alcun aumento di carico urbanistico.
I giudici di primo grado hanno ricordato che il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo di diritto pubblico previsto dal legislatore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione, ovvero un contributo speciale che ha la propria causa giuridica nelle maggiori spese che l'amministrazione pubblica deve accollarsi in dipendenza della costruzione dell'edificio e del connesso utilizzo, da parte dei detentori del bene, dei servizi e degli spazi circostanti.
Ciò premesso, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui in caso di ristrutturazione edilizia, il pagamento degli oneri di urbanizzazione è dovuto solo nel caso in cui l'intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico.
Nel caso di specie, l'intervento edilizio non ha comportato un aumento del carico urbanistico, in quanto ha previsto la demolizione di un fabbricato di civile abitazione unifamiliare di quattro piani fuori terra e la successiva edificazione di un nuovo fabbricato sempre di civile abitazione unifamiliare di pari volumetria, composto da due piani fuori terra oltre seminterrato. L'edificio risultante dalla ristrutturazione ha conservato, dunque, la stessa volumetria e la stessa destinazione d'uso dell'edificio precedente, non determinando alcuna modifica dei parametri e del carico urbanistico. Inconferente, ai fini del carico urbanistico, è la modifica di sagoma e prospetti.
In definitiva, in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile che non comportano aumenti del carico urbanistico, non è dovuto pagare nuovi oneri di urbanizzazione.
© Riproduzione riservata
A sostenerlo è la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che con la sentenza n. 1346 del 13 dicembre 2013 ha ritenuto fondato un ricorso presentato contro un provvedimento di determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria/secondaria e di costruzione, emanato dal Comune. In particolare, la parte ricorrente ha impugnato l'atto con cui il Comune gli comunicava l'importo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione dovuti in relazione ad un intervento di ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione da eseguirsi mediante demolizione del fabbricato esistente e ricostruzione.
Il ricorrente riferendo e documentando di aver già pagato l'intero importo con riserva di ripetizione, ha impugnato l'atto nella sola parte relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, non contestando la parte del provvedimento relativa al costo di costruzione, lamentando il fatto che l'immobile risultante dalla ristrutturazione non ha comportato alcun aumento di carico urbanistico.
I giudici di primo grado hanno ricordato che il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo di diritto pubblico previsto dal legislatore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione, ovvero un contributo speciale che ha la propria causa giuridica nelle maggiori spese che l'amministrazione pubblica deve accollarsi in dipendenza della costruzione dell'edificio e del connesso utilizzo, da parte dei detentori del bene, dei servizi e degli spazi circostanti.
Ciò premesso, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui in caso di ristrutturazione edilizia, il pagamento degli oneri di urbanizzazione è dovuto solo nel caso in cui l'intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico.
Nel caso di specie, l'intervento edilizio non ha comportato un aumento del carico urbanistico, in quanto ha previsto la demolizione di un fabbricato di civile abitazione unifamiliare di quattro piani fuori terra e la successiva edificazione di un nuovo fabbricato sempre di civile abitazione unifamiliare di pari volumetria, composto da due piani fuori terra oltre seminterrato. L'edificio risultante dalla ristrutturazione ha conservato, dunque, la stessa volumetria e la stessa destinazione d'uso dell'edificio precedente, non determinando alcuna modifica dei parametri e del carico urbanistico. Inconferente, ai fini del carico urbanistico, è la modifica di sagoma e prospetti.
In definitiva, in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile che non comportano aumenti del carico urbanistico, non è dovuto pagare nuovi oneri di urbanizzazione.
A cura di Ilenia
Cicirello
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