Demolizione e ricostruzione più semplici e incentivate con il Decreto Semplificazioni e i Superbonus 110%
di Redazione tecnica - 21/07/2020
Demolizione e ricostruzione: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) prima e della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) sono entrate in vigore importanti novità che riguardano gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti all’articolo 3, comma 1, lettera d) DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), configurati quindi come ristrutturazione edilizia.
Le modifiche al Testo Unico Edilizia dal Decreto Semplificazioni
Il Decreto Semplificazioni, di cui si attende comunque la conversione in legge per capire se le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia saranno definitive o solo provvisorie, ha modificato diversi articoli del DPR n. 380/2001 tra cui il comma 1-ter dell'art. 2-bis relativo alle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati. In particolare:
articolo 2-bis, comma 1-ter |
articolo 2-bis, comma 1-ter |
In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo. |
1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti. |
Con questa modifica, viene consentito agli interventi di demolizione e ricostruzione la deroga alle distanze minime. Se, infatti, le dimensioni del lotto non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Inoltre, è anche previsto che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.
Gli incentivi alla demolizione e ricostruzione del Decreto Rilancio
In riferimento al Decreto Rilancio, l'art. 119 ormai definitivo perché convertito in legge, prevede delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) per alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico che rispettano i requisiti minimi previsti, il decreto Rilancio ha esteso il superbonus anche agli stessi interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal Decreto Semplificazione e, quindi, quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) Testo Unico Edilizia.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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