Destinazione Italia, nuovi requisiti per i certificatori energetici e disposizioni sull'APE
20/02/2014
Confermate le nuove disposizioni in termini di requisiti per
diventare certificatori energetici e sulle modalità di rilascio
dell'attestato di prestazione energetica (APE) negli atti di
compravendita e locazione immobiliare.
L'Assemblea del Senato ha, infatti, definitivamente approvato il ddl n. 1299 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
In riferimento all'Attestato di Prestazione Energetica (APE) (art. 1, comma 7) sono confermate le modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con l'accorpamento dei commi 3 e 3 -bis in un unico comma (in modo da sanare le problematiche innescate dalla pubblicazione della legge di Stabilità per il 2014 - leggi news). In particolare, è previsto che nei casi di omessa dichiarazione o allegazione dell'attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita o di locazione immobiliare viene eliminata la clausola di nullità degli atti. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. In sede di conversione è stato aggiunto che il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.
Per quanto concerne i requisiti per diventare certificatori energetici, viene estesa la pletora di tecnici che possono redigere l'APE senza frequentare il corso di 80 ore. In particolare, all'attuale al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: "LM-4" a: "LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73" e le parole da: "4/S" a: "77/S" sono sostituite dalle seguenti: "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S"; b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: "termotecnica," sono inserite le seguenti: "aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,"; c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: "LM-17" a: "LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79" e le parole da: "20/S" a: "86/S" sono sostituite dalle seguenti: "20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S".
In pratica, l'obbligo del corso è stato cancellato per i laureati in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e tecnologie della chimica industriale. Mentre, tra i diplomi che permettono la redazione delle certificazioni energetiche senza corso, sono stati inseriti anche quelli in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica. Le nuove figure si aggiungono a quelle già previste dalla normativa (leggi news)
In riferimento ai tecnici che per essere abilitati alla redazione dell'APE devono dimostrare di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, viene confermata la nuova durata del corso che da 64 ore diventa 80 ore.
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L'Assemblea del Senato ha, infatti, definitivamente approvato il ddl n. 1299 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
In riferimento all'Attestato di Prestazione Energetica (APE) (art. 1, comma 7) sono confermate le modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con l'accorpamento dei commi 3 e 3 -bis in un unico comma (in modo da sanare le problematiche innescate dalla pubblicazione della legge di Stabilità per il 2014 - leggi news). In particolare, è previsto che nei casi di omessa dichiarazione o allegazione dell'attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita o di locazione immobiliare viene eliminata la clausola di nullità degli atti. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. In sede di conversione è stato aggiunto che il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.
Per quanto concerne i requisiti per diventare certificatori energetici, viene estesa la pletora di tecnici che possono redigere l'APE senza frequentare il corso di 80 ore. In particolare, all'attuale al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: "LM-4" a: "LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73" e le parole da: "4/S" a: "77/S" sono sostituite dalle seguenti: "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S"; b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: "termotecnica," sono inserite le seguenti: "aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,"; c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: "LM-17" a: "LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79" e le parole da: "20/S" a: "86/S" sono sostituite dalle seguenti: "20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S".
In pratica, l'obbligo del corso è stato cancellato per i laureati in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e tecnologie della chimica industriale. Mentre, tra i diplomi che permettono la redazione delle certificazioni energetiche senza corso, sono stati inseriti anche quelli in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica. Le nuove figure si aggiungono a quelle già previste dalla normativa (leggi news)
In riferimento ai tecnici che per essere abilitati alla redazione dell'APE devono dimostrare di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, viene confermata la nuova durata del corso che da 64 ore diventa 80 ore.
A cura di Ilenia
Cicirello
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