Detrazione 55%: Chiarimenti sulla rateizzazione per lavori realizzati a cavallo del 2010 e del 2011
15/04/2011
Il sottosegretario Sonia Vitale, lo scorso 13 aprile, in
Commissione Finanze (VI Commissione) della Camera dei Deputati ha
risposto all'interrogazione n. 5-04587 posta dagli Onorevoli
Lo Monte e Zeller relativamente alla modalità di
ripartizione della detrazione fiscale delle spese sostenute per
interventi di risparmio energetico.
In particolare gli onorevoli interroganti hanno chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione del regime agevolativi, introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, commi da 344 a 347), consistente nella detrazione del 55 per cento della spesa sostenuta per gli interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici esistenti e ricordano che la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011, articolo 1, comma 48), nel prorogare l'agevolazione in esame a tutto il 2011, ha previsto, altresì, che le spese sostenute nel 2011 devono essere ripartite in dieci rate, anziché in cinque come previsto dalla precedente normativa.
Il sottosegretario ha ricordato che al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno precisato che - fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa di settore per beneficiare della agevolazione in esame - il diritto di portare in detrazione, nella misura consentita, le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici è condizionato dalle regole di imputazione degli oneri e delle spese stabilite dal Testo unico delle imposte sui redditi (principio di cassa, in linea generale, e di competenza per chi esercita attività d'impresa).
In particolare, se una persona fisica non imprenditore sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, porterà in detrazione, in ossequio al principio di cassa, le spese sostenute e rimaste a carico, ad esempio nel 2010, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010 e quelle sostenute e rimaste a carico nel 2011 nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, anche se riferite ad un unico intervento che prosegue per diversi periodi di imposta (2010 e 2011).
Se, invece, i suddetti interventi sono realizzati da un imprenditore, le relative spese saranno portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le stesse devono intendersi sostenute in base al principio di competenza (le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate).
Poiché l'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, ha prorogato l'agevolazione in esame a tutto il 2011 e ha previsto, altresì, che le spese sostenute nel 2011 devono essere ripartite in dieci rate (e non in cinque come previsto dalla precedente normativa), le stesse, anche se riferite al medesimo intervento, dovranno essere rateizzate in base alla normativa vigente nell'anno di sostenimento dell’onere.
Pertanto, se, ad esempio, una persona fisica non imprenditore ha iniziato gli interventi agevolati nel 2010 e li ha ultimati nel 2011, le spese sostenute nel 2010 devono essere rateizzate in cinque anni (secondo la normativa in vigore nel 2010), mentre le spese sostenute nel 2011 devono essere rateizzate in dieci anni (in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 48, della legge di stabilità 2011).
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In particolare gli onorevoli interroganti hanno chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione del regime agevolativi, introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, commi da 344 a 347), consistente nella detrazione del 55 per cento della spesa sostenuta per gli interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici esistenti e ricordano che la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011, articolo 1, comma 48), nel prorogare l'agevolazione in esame a tutto il 2011, ha previsto, altresì, che le spese sostenute nel 2011 devono essere ripartite in dieci rate, anziché in cinque come previsto dalla precedente normativa.
Il sottosegretario ha ricordato che al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno precisato che - fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa di settore per beneficiare della agevolazione in esame - il diritto di portare in detrazione, nella misura consentita, le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici è condizionato dalle regole di imputazione degli oneri e delle spese stabilite dal Testo unico delle imposte sui redditi (principio di cassa, in linea generale, e di competenza per chi esercita attività d'impresa).
In particolare, se una persona fisica non imprenditore sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, porterà in detrazione, in ossequio al principio di cassa, le spese sostenute e rimaste a carico, ad esempio nel 2010, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010 e quelle sostenute e rimaste a carico nel 2011 nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, anche se riferite ad un unico intervento che prosegue per diversi periodi di imposta (2010 e 2011).
Se, invece, i suddetti interventi sono realizzati da un imprenditore, le relative spese saranno portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le stesse devono intendersi sostenute in base al principio di competenza (le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate).
Poiché l'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, ha prorogato l'agevolazione in esame a tutto il 2011 e ha previsto, altresì, che le spese sostenute nel 2011 devono essere ripartite in dieci rate (e non in cinque come previsto dalla precedente normativa), le stesse, anche se riferite al medesimo intervento, dovranno essere rateizzate in base alla normativa vigente nell'anno di sostenimento dell’onere.
Pertanto, se, ad esempio, una persona fisica non imprenditore ha iniziato gli interventi agevolati nel 2010 e li ha ultimati nel 2011, le spese sostenute nel 2010 devono essere rateizzate in cinque anni (secondo la normativa in vigore nel 2010), mentre le spese sostenute nel 2011 devono essere rateizzate in dieci anni (in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 48, della legge di stabilità 2011).
A cura di Ilenia
Cicirello
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