Detrazione 55%: nessuna agevolazione per le parti di edificio ampliate

05/07/2010

In caso di demolizione e ricostruzione di un edificio con ampliamento non spetta la detrazione del 55% prevista per le spese di riqualificazione energetica (art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296), in quanto questa è subordinata alla circostanza che gli interventi siano realizzati su edifici esistenti. Nel caso di ristrutturazione senza demolizione e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

Questo, in sintesi, il contenuto della circolare n. 39/E mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è intervenuta l'1 luglio 2010, rispondendo ad alcuni quesiti riguardanti deduzioni e detrazioni IRPEF. In particolare, tra le altre cose, l'Agenzia ha risposto al seguente quesito:
"è possibile fruire della detrazione del 55 per cento, prevista per la riqualificazione energetica degli edifici in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento ovvero in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione delle murature portanti?"

L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha innanzitutto ricordato che, secondo quanto previsto dall'art. 1 commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica è subordinata alla circostanza che tali interventi siano realizzati su edifici esistenti. La stessa Agenzia, con la circolare n. 36/E del 2007 aveva già precisato che nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione.

In caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera nuova costruzione. Mentre, in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento la detrazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio; sono, invece, agevolabili gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc). Nel caso in cui con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell'intero edificio la detrazione del 55 per cento, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile come precisato nella circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, si dovrà utilizzare un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali.

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A cura di Ilenia Cicirello


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