Detrazione 65%: Faq ENEA su sostituzioni edilizie con sagoma diversa
26/03/2014
Sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia
anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un
immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che
sia necessario rispettarne la sagoma.
L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), con la nuova faq 68-bis relativa alla seguente richiesta “Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile. Intendo demolirlo e ricostruirlo in modo più efficiente dal punto di vista energetico, usufruendo delle detrazioni fiscali del 65%. Alla luce della recente normativa, sono tenuto a rispettare la stessa sagoma che ha ora o è sufficiente che la nuova costruzione mantenga la medesima volumetria? interviene sull’argomento della demolizione e ricostruzione con nuova sagoma ricordando che la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto “Decreto del Fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, ha rivisto la definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nel Testo Unico Edilizia eliminando all’art. 3, comma 1, lett. d) del Dpr 380/2001 il riferimento alla “sagoma”.
Dal 21 agosto 2013, quindi, sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma.
Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi “volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
L’Enea, quindi, precisa che dal 21 agosto 2013, qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” (ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e facendo attenzione, nelle zone omogenee A - di cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 2 aprile 1968, n°1444 -, e in quelle equipollenti, secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, alla perimetrazione prevista dal comma 4 dell’Art.23 bis del Testo unico), alla luce delle recenti disposizioni, devono essere ritenute agevolabili gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.
Ricordiamo che, recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due guide aggiornate sulle ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico.
In allegato, poi, le Faq dell’Enea recentemente aggiornate.
© Riproduzione riservata
L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), con la nuova faq 68-bis relativa alla seguente richiesta “Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile. Intendo demolirlo e ricostruirlo in modo più efficiente dal punto di vista energetico, usufruendo delle detrazioni fiscali del 65%. Alla luce della recente normativa, sono tenuto a rispettare la stessa sagoma che ha ora o è sufficiente che la nuova costruzione mantenga la medesima volumetria? interviene sull’argomento della demolizione e ricostruzione con nuova sagoma ricordando che la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto “Decreto del Fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, ha rivisto la definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nel Testo Unico Edilizia eliminando all’art. 3, comma 1, lett. d) del Dpr 380/2001 il riferimento alla “sagoma”.
Dal 21 agosto 2013, quindi, sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma.
Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi “volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
L’Enea, quindi, precisa che dal 21 agosto 2013, qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” (ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e facendo attenzione, nelle zone omogenee A - di cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 2 aprile 1968, n°1444 -, e in quelle equipollenti, secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, alla perimetrazione prevista dal comma 4 dell’Art.23 bis del Testo unico), alla luce delle recenti disposizioni, devono essere ritenute agevolabili gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.
Ricordiamo che, recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due guide aggiornate sulle ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico.
In allegato, poi, le Faq dell’Enea recentemente aggiornate.
A cura di Gabriele
Bivona
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