Detrazione IRPEF del 50% valida per gli Impianti Fotovoltaici

01/10/2012

A poche settimane dalla entrata in vigore del V Conto Energia e mentre il Contatore fotovoltaico del GSE segna ormai quota euro 6.340.692.313,00 avvicinandosi sempre più velocemente a quota 6,7 miliardi di euro (costo indicativo cumulato annuo per il quale dopo 30 giorni dal suo raggiungimento il nuovo sistema di incentivazione terminerà), sono in molti a chiedersi se l'installazione di impianti fotovoltaici, non fruendo più delle tariffe incentivanti, possa godere della detrazione IRPEF del 55% (fino al 31/12/2012) e di quella del 50% (dall'1 gennaio al 30 giugno 2013).

Ricordiamo, intanto, che secondo quanto previsto dal comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure per la crescita del paese" (c.d. decreto Sviluppo - S.O. n. 129 alla G.U. n. 147/2012) si innalzano al 50% le detrazioni IRPEF per le spese per ristrutturazioni edilizie e viene portato a 96.000 euro il limite massimo di detrazione per ciascuna unità immobiliare. Inoltre, come previsto dal comma 2, la detrazione IRPEF del 55% per le spese per gli interventi di riqualificazione energetica (attualmente in scadenza il 31 dicembre 2012) viene ridotta al 50% per gli interventi effettuati dall'1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013.

Con la pubblicazione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (S.O. n. 171 - G.U. n. 187/2012) recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese", il Governo ha poi fatto un parziale dietrofront, confermando fino al 30 giugno 2013 la detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici.

Ciò premesso, è utile ricordare la risoluzione n. 207/E del 2008 con la quale l'Agenzia delle Entrate era già entrata nel merito. In particolare, un contribuente aveva chiesto se l'installazione di un impianto fotovoltaico potesse godere della detrazione del 55% e se la detrazione sia compatibile con il sistema incentivante per il fotovoltaico (all'epoca D.Lgs. n. 387/2003). La risoluzione dell'Agenzia ha ricordato l'art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006:
  • 344. Per le spese documentate, sostenute (...), relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Rispetto al sistema di incentivazione del Conto Energia che favorisce la produzione di energia attraverso l'erogazione di una tariffa incentivante, la legge n. 196/2006 favorisce il contenimento dei consumi mediante la detrazione d'imposta delle spese di riqualificazione degli edifici. La ratio diversa delle 2 agevolazioni, scarta la possibilità che le stesse possano trovare applicazione in relazione al medesimo intervento essendo incompatibili sotto l'aspetto tecnico prima ancora che giuridico.

Nel suo quesito, il contribuente istante aveva fatto presente che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 ha disposto che le tariffe incentivanti non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale del 36% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio della legge 27 dicembre 2002, n. 289, omettendo qualsiasi considerazione in merito alla detrazione del 55% prevista dalla legge n. 296 del 2006. L'Agenzia ha, però, chiarito, che la mancanza di una tale previsione è infatti riconducibile ai diversi contesti applicativi delle due disposizioni dal momento che non è possibile realizzare la produzione di energia mediante interventi volti al contenimento del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale dell'edificio né, per altro verso, è possibile conseguire un risparmio energetico mediante la installazione di impianti volti alla produzione di energia. In base a tali considerazioni, l'Agenzia ha ritenuto che le spese sostenute per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale, non possono assumere rilievo ai fini della applicazione della detrazione d'imposta del 55%, consentita in relazione agli interventi di risparmio energetico.

Considerato, però, che lo stesso decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 ha previsto che le tariffe incentivanti non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale del 36% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che la detrazione fiscale del 36% è stata innalzata al 50% e resa strutturale, ne consegue chiaramente che l'installazione di impianti fotovoltaici gode della detrazione del 50% per le spese per ristrutturazioni edilizie, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare dove sono stati installati.

Si attende, comunque, una chiarificazione definitiva da parte dell'Agenzia delle Entrate.

A cura di Ilenia Cicirello


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