Detrazioni 36% e 55%: parte la ritenuta del 10% sui bonifici di pagamento delle spese

05/07/2010

È operativa dall'1 luglio 2010 la ritenuta del 10%, prevista dall'art. 25 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che banche e Poste Italiane SPA dovranno operare a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito dovuta ai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per le spese agevolate con la detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, o con quella del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.

Per far fronte all'operatività della ritenuta, l'Agenzia delle Entrate, lo scorso 30 giugno 2010, ha emanato il provvedimento n. 94288 concernente appunto l'effettuazione delle ritenute alla fonte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. In particolare, con il provvedimento n. 94288/2010 l'Agenzia ha individuato le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la ritenuta alla fonte, nonché gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA, che dovranno:
  • operare, all'atto dell'accreditamento delle somme, la ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
  • effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
  • indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Il provvedimento dell'Agenzia stabilisce, inoltre, che la ritenuta del 10% deve essere effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
  • spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
  • spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Il provvedimento dell'Agenzia ha anche specificato gli altri adempimenti, successivi e collegati, cui sono tenuti gli operatori finanziari:
  • versare la ritenuta con F24, utilizzando il codice tributo 1039, istituito con la risoluzione n. 65/E
  • certificare la stessa al beneficiario del bonifico entro il 28 febbraio dell'anno successivo
  • riportarla nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

Segnaliamo, infine, l'iniziativa dell'ANCE che sta cercando di ottenere un ripensamento del Governo in merito a questa ritenuta nella convinzione che, per le imprese "regolari", questa si traduce unicamente in una minor disponibilità monetaria, che va ad aggiungersi alle già ingenti problematiche finanziarie legate all'attuale congiuntura economica negativa ed alla "stretta creditizia" che sta vivendo il settore. In ogni caso, anche per le difficoltà operative legate all'effettuazione della ritenuta da parte delle Banche e di Poste Italiane, sembra probabile che, in sede di conversione del D.L. 78/2010 (attualmente all'esame del Senato), sia prevista una proroga dell'entrata in vigore della disposizione.

Accedi al Focus Detrazioni 55% e leggi tutto sull'argomento.
A cura di Ilenia Cicirello


© Riproduzione riservata

Link Correlati

Focus Detrazione 55%