Detrazioni 55%: bonus energia con autocertificazione delle modifiche alla scheda informativa
31/05/2010
Come precisato, il DM 19 febbraio 2007 prevede che la scheda
informativa debba essere inviata all'ENEA entro 90 giorni dalla
fine dei lavori. Tuttavia, nel caso di errori nell'indicazione dei
dati o negli importi di spesa indicati, il contribuente può
correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il
previsto termine per l'invio. In particolare, la correzione può
avvenire mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione,
che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. La
comunicazione in rettifica della precedente dovrà, comunque, essere
inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in
modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente
sostenute nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce.
Nonostante la Circolare 21/E, l'ENEA non ha ancora implementato la procedura informatica che consente di effettuare l'invio telematico della scheda rettificativa. Per cui, i contribuenti che utilizzano il Modello di dichiarazione 730/2010, il cui termine di presentazione scade il 31 maggio 2010, non hanno la possibilità di inoltrare la predetta comunicazione rettificativa e di fruire della detrazione per le spese relative all'intervento di risparmio energetico non indicate nella scheda informativa precedentemente inviata all'ENEA. Per tale motivo, per ovviare a questa difficoltà, il 27 maggio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 44/E, secondo la quale i contribuenti possono beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria (Allegato E oppure Allegato F):
I soggetti che prestano l'assistenza fiscale dovranno specificare, nelle annotazioni dei relativi modelli di dichiarazione, che la detrazione è stata riconosciuta sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Resta inteso che ove il contribuente non provveda nei novanta giorni successivi alla attivazione della procedura informatica all'invio telematico della scheda rettificativa all'ENEA, la parte di detrazione riferita alle spese in questione deve ritenersi indebita, senza che siano applicabili sanzioni nei confronti del soggetto che in sede di assistenza fiscale abbia acquisito la predetta dichiarazione sostitutiva.
© Riproduzione riservata
Nonostante la Circolare 21/E, l'ENEA non ha ancora implementato la procedura informatica che consente di effettuare l'invio telematico della scheda rettificativa. Per cui, i contribuenti che utilizzano il Modello di dichiarazione 730/2010, il cui termine di presentazione scade il 31 maggio 2010, non hanno la possibilità di inoltrare la predetta comunicazione rettificativa e di fruire della detrazione per le spese relative all'intervento di risparmio energetico non indicate nella scheda informativa precedentemente inviata all'ENEA. Per tale motivo, per ovviare a questa difficoltà, il 27 maggio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 44/E, secondo la quale i contribuenti possono beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria (Allegato E oppure Allegato F):
- presentando ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000, nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all'ENEA opportunamente modificati;
- provvedendo all'invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell'Enea.
I soggetti che prestano l'assistenza fiscale dovranno specificare, nelle annotazioni dei relativi modelli di dichiarazione, che la detrazione è stata riconosciuta sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Resta inteso che ove il contribuente non provveda nei novanta giorni successivi alla attivazione della procedura informatica all'invio telematico della scheda rettificativa all'ENEA, la parte di detrazione riferita alle spese in questione deve ritenersi indebita, senza che siano applicabili sanzioni nei confronti del soggetto che in sede di assistenza fiscale abbia acquisito la predetta dichiarazione sostitutiva.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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