Detrazioni 55% non cumulabili con contributi comunitari, regionali o locali
27/01/2010
Le detrazioni del 55% per le spese sostenute per gli interventi di
riqualificazione energetica, introdotte dai commi 344 e seguenti e
successive modificazioni della legge 27 dicembre 2006 n. 296
(finanziaria per il 2007), non sono cumulabili con eventuali
contributi comunitari, regionali o locali.
Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/ del 26 gennaio 2010, riprendendo un concetto già espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico ed in risposta ad un quesito posto dalla Regione Piemonte circa la cumulabilità delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2002 con la detrazione del 55% prevista per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (legge n. 296 del 2006).
In particolare, la Regione Piemonte ha fatto presente che la legge regionale n. 23 del 7 ottobre 2002 prevede:
Come precisato dalla Regione Piemonte, l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008 pone un divieto di cumulo per i benefici fiscali in materia, ma che non dovrebbe interessare la normativa regionale in quanto questa non prevede l'erogazione di contributi in conto capitale, tali da ridurre direttamente l'entità dei costi sostenuti per l'intervento ma, piuttosto, la concessione di incentivi destinati a facilitare l'accesso del beneficiario ai mezzi finanziari e a ridurre l'incidenza degli oneri relativi al contratto di finanziamento stipulato.
L'Agenzia ha chiarito che l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008, recante norme di "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" prevede che "a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4". Il successivo comma 4 prevede che "Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall'Agenzia di cui all'articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalità per il controllo dell'adempimento alle disposizioni di cui al presente comma".
Infine, il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che la detrazione d'imposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali; precisando, inoltre, che l'espressione "ulteriori contributi comunitari, regionali o locali", contenuta nel richiamato art. 6, comma 3, è riferita alle erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi, da parte della comunità europea, delle regioni o degli enti locali.
In definitiva, il contribuente che, dall'1 gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.
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Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/ del 26 gennaio 2010, riprendendo un concetto già espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico ed in risposta ad un quesito posto dalla Regione Piemonte circa la cumulabilità delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2002 con la detrazione del 55% prevista per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (legge n. 296 del 2006).
In particolare, la Regione Piemonte ha fatto presente che la legge regionale n. 23 del 7 ottobre 2002 prevede:
- finanziamenti agevolati (generalmente a tasso zero) erogati tramite fondo rotativo;
- contributi in conto interessi, corrisposti al fine di ridurre l'entità degli interessi passivi maturati con riferimento a contratti di finanziamento stipulati dai beneficiari con gli istituti bancari;
- prestazione di garanzie direttamente a favore degli istituti di credito eroganti i finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione.
Come precisato dalla Regione Piemonte, l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008 pone un divieto di cumulo per i benefici fiscali in materia, ma che non dovrebbe interessare la normativa regionale in quanto questa non prevede l'erogazione di contributi in conto capitale, tali da ridurre direttamente l'entità dei costi sostenuti per l'intervento ma, piuttosto, la concessione di incentivi destinati a facilitare l'accesso del beneficiario ai mezzi finanziari e a ridurre l'incidenza degli oneri relativi al contratto di finanziamento stipulato.
L'Agenzia ha chiarito che l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008, recante norme di "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" prevede che "a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4". Il successivo comma 4 prevede che "Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall'Agenzia di cui all'articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalità per il controllo dell'adempimento alle disposizioni di cui al presente comma".
Infine, il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che la detrazione d'imposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali; precisando, inoltre, che l'espressione "ulteriori contributi comunitari, regionali o locali", contenuta nel richiamato art. 6, comma 3, è riferita alle erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi, da parte della comunità europea, delle regioni o degli enti locali.
In definitiva, il contribuente che, dall'1 gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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