Detrazioni fiscali e Bonus facciate: online la piattaforma 2020 per l'invio della documentazione all'ENEA
di Redazione tecnica - 27/03/2020
Tutto pronto per l'invio all'Enea della scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati per la fruizione della detrazione fiscale del 90%, prevista dalla Legge di Bilancio per il 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali e inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
L'Enea ha, infatti, messo online la piattaforma 2020 per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti "ecobonus" e/o "bonus casa" con fine lavori nel 2020. La nuova piattaforma, raggiungibile dalla home page del portale enea.it, dovrà essere utilizzata per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020. Per cui, per tutti gli interventi conclusi tra l'1 gennaio e il 25 marzo 2020, si avrà tempo fino al 23 giugno per l'invio della documentazione.
Bonus facciate: cos'è
Ricordiamo che la nuova detrazione fiscale è stata prevista per il 2020 dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. Legge di bilancio 2020) e prevede un bonus fiscale del 90% dall’imposta lorda (Irpef o Ires) delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali e inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Ha anche stabilito che gli immobili che possono usufruire della detrazione fiscale sono quelli ubicati nelle zone A o B (DM n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Possono accedere alla detrazione fiscale gli immobili ubicati nella:
- Zona A - comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
- Zona B - include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Sono esclusi dal bonus facciate tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nella:
- Zona C - include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B)
- Zona D - comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.
- Zona E - sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C.
- Zona F - include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
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Bonus facciate 2020: gli interventi agevolabili
Come detto, gli interventi agevolabili sono quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, ovvero:
- interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
- interventi su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
La guida messa a punto dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono fruire della detrazione fiscale del 90% anche altri interventi per il decoro urbano effettuati su:
- grondaie
- pluviali
- parapetti
- cornicioni
Posso fruire del bonus facciate anche gli interventi su superfici confinanti con:
- chiostrine
- cavedi
- cortili
- spazi interni
- smaltimento materiale
- cornicioni
ma solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Bonus facciate: quali sono le spese ammissibili
Le spese ammissibili al bonus facciate sono quelle relative:
- all'acquisto materiali
- alla progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica)
- all'installazione di ponteggi
- allo smaltimento del materiale
- l'Iva
- l'imposta di bollo
- i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi
- la tassa per l’occupazione del suolo pubblico
Bonus facciate: come fare i pagamenti
Le persone fisiche non titolari di reddito di impresa devono obbligatoriamente pagare le spese che vogliono portare in detrazione mediante bonifico bancario postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento.
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Bonus facciate 2020: i documenti da conservare
I documenti da conservare sono:
- le fatture
- le ricevuta del bonifico
- le abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori
- la domanda di accatastamento, per immobili non censiti
- le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali
- il consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile
Per interventi di efficienza energetica è necessario conservare anche:
- l'asseverazione di un tecnico abilitato
- l'attestato di prestazione energetica (APE)
In allegato la guida dell'Agenzia delle Entrate con tutto il dettaglio della detrazione fiscale bonus facciate.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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