Detrazioni fiscali edilizia: a chi si può cedere il credito?
di Redazione tecnica - 31/03/2021
Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) oltre ad aver inserito nel nostro ordinamento le detrazioni fiscali del 110% (superbonus), ha previsto un'importante disposizione per la fruizione alternativa delle agevolazioni per il settore dell'edilizia.
Le detrazioni fiscali in edilizia e la cessione del credito
In particolare, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto che per gli anni 2020, 2021 e 2022 i contribuenti che hanno realizzato uno degli interventi che accedono al superbonus possono optare, al posto della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, per due opzioni alternative:
- lo sconto in fattura, operato dalle imprese e i professionisti che si sono occupati dell'intervento;
- la cessione del credito ad altri soggetti tra i quali anche gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Ma l'aspetto più interessante dell'art. 121 è che le due opzioni alternative sono state estese anche alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per interventi che accedono alle seguenti detrazioni fiscali:
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus casa o ristrutturazioni edilizie), ovvero la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari nonché i precedenti interventi e quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecosismabonus);
- gli interventi di adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus; l’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”;
- interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.
Ristrutturazione edilizia e cessione del credito: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Sull'argomento cessione del credito è tornata anche l'Agenzia delle Entrate che tramite la sua rivista telematica Fisco Oggi ha risposto al seguente quesito:
Si può cedere anche a un familiare il credito derivante da una ristrutturazione edilizia per la quale si ha diritto alla detrazione del 50%?
Risposta che è già contenuta all'interno dell'art. 121 del Decreto Rilancio, che l'Agenzia delle Entrate ha nuovamente confermato affermando "Si, qualora le spese siano state sostenute negli anni 2020 e 2021 e siano relative agli interventi elencati nel comma 2 dell’art. 121 del decreto legge n. 34/2020. Tale articolo prevede la possibilità di cedere il credito d’imposta senza indicare limitazioni particolari sui soggetti che possono riceverlo e senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione".
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che "Oltre al classico caso di cessione nei confronti dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, o a quello in favore degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari, possono essere destinatari della cessione altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), anche se familiari".
Le modalità per la cessione del credito sono state definite dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847, modificato dal successivo provvedimento del 12 ottobre 2020, n. 326047.
Invio comunicazione opzione: scadenza prorogata al 15 aprile 2021
L'Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che il termine ultimo per l'invio della comunicazione della cessione del credito è stato prorogato al 31 marzo 2021 dal provvedimento 22 febbraio 2021, n. 51374 (scadenza porogata al 15 aprile 2021 con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30 marzo 2021, prot. 83933)
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