Dichiarazione di successione: ok alla modulistica cartacea fino al 31 dicembre 2018
05/01/2018
La dichiarazione di successione potrà essere effettuata utilizzando la modulistica cartacea fino al 31 dicembre 2018.
Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 28 dicembre 2017, n. 305134 recante "Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica" che, in considerazione dell’esigenza dei contribuenti e degli operatori di adeguarsi alle novità introdotte nella nuova versione del modello e per consentire un graduale aggiornamento delle procedure dei sistemi informatici interessati, ha prorogato al 31 dicembre 2018 la possibilità di utilizzare la modulistica cartacea (Modello 4) per la presentazione della dichiarazione di successione presso gli uffici competenti dell’Agenzia delle entrate.
Dall'1 gennaio 2019, invece, sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente il software Dichiarazione di successione (SUC), predisposto dall'Agenzia delle Entrate (già dal 23 gennaio 2017) per calcolare imposte ipotecarie, catastali e tributi speciali in modalità automatica, eseguire il versamento online e presentare in via telematica la dichiarazione di successione.
Il nuovo modello sostituisce quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 15 giugno 2017 con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006, e potrà essere utilizzato dal 15 marzo 2018.
Chi deve presentare la dichiarazione di successione?
Ricordiamo che sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
- gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali;
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
- gli amministratori dell’eredità;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari;
- i trustee.
Nel caso di più obbligati a presentare la dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Relativamente ai contribuenti esonerati, non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Successioni e
Volture |
Come e quando
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
La nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata per via telematica o, fino al 31 dicembre 2018, presentando il Modello 4 all’ufficio territoriale competente (ultima residenza nota della persona deceduta).
Se il defunto risiedeva all’estero, ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - C.A.P. 00144 Roma.
Per il rilascio di copie conformi della dichiarazione regolarmente presentata che, per esempio, potrebbero essere richieste dalle banche per svincolare conti correnti oppure titoli, è possibile recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).
Come versare le imposte
Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre auto-liquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).
Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione - convenzionato con l’Agenzia delle Entrate - e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice IBAN del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.
Se la nuova dichiarazione di successione viene presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può avvenire anche con il Modello F242 o con addebito in conto corrente. In quest’ultimo caso occorre compilare preventivamente il modello per la richiesta di addebito sul conto corrente bancario o postale delle imposte connesse alla presentazione della dichiarazione di successione telematica e consegnare all’ufficio.
L’imposta di successione, liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione presentata, può essere pagata anche a rate, con queste modalità:
- almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione;
- la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre;
- la rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro;
- la decadenza è esclusa in caso di lieve inadempimento,
cioè:
- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni; - il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.
Il commento dei Geometri
Con la pubblicazione del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è arrivato anche il commento del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL). “Si tratta di un’iniziativa che assicura una maggiore affidabilità del sistema e, ancora una volta, viene disposta dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini nell’ambito di una fattiva collaborazione con la Categoria dei Geometri liberi professionisti - ha dichiarato il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli - desidero, in particolare, ringraziare la Dottoressa Adriana Noto, Direttore centrale aggiunto Gestione Tributi, per aver colto la centralità dell’intervento a favore dell’utenza. Una scelta che permette un considerevole avanzamento nella correttezza della procedura, proprio come avvenne nel giugno del 2015, quando divenne obbligatorio l’invio telematico delle comunicazioni sulle variazioni catastali da parte dei professionisti”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Documenti Allegati
Provvedimento Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2017, n. 305134