Difetti di progettazione: si può presentare denuncia anche dopo otto giorni
21/01/2014
Denuncia di vizi sulle opere derivanti da difetti di progettazione:
trattandosi di attività intellettuali, non si applica il
termine di decadenza di otto giorni previsto invece per le
attività manuali.
Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza 28575/2013, con la quale ha accolto il ricorso contro un architetto che aveva richiesto il pagamento di prestazioni professionali per la progettazione e la direzione dei lavori di un fabbricato, nonostante fosse stato sostituito dopo aver violato alcuni doveri legati all'incarico dato. Nella fattispecie, il professionista aveva presentato un decreto ingiuntivo di pagamento al proprio cliente, accolto dai giudici di secondo grado in quanto la raccomandata nella quale si denunciavano i vizi in questione sarebbe stata recapitata oltre gli otto giorni previsti come termine di decadenza.
Diverso il parere degli ermellini, che hanno invece voluto richiamare l'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite, secondo cui "Le disposizioni dell'art. 2226 del c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, e in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale".
Le opere intellettuali sono infatti caratterizzate da complessità ed eterogeneità, per cui secondo la Suprema Corte non è possibile distinguere nettamente tra le cosiddette obbligazioni di mezzi, legate all'esercizio di un'attività lavorativa svolta secondo gli standard di diligenza e perizia, e quelle di risultato, relative invece alla produzione di un'opera o di un servizio che rappresentano il risultato dell'attività: da qui ne deriva che non è applicabile il termine di decadenza di otto giorni previsto per le attività manuali.
© Riproduzione riservata
Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza 28575/2013, con la quale ha accolto il ricorso contro un architetto che aveva richiesto il pagamento di prestazioni professionali per la progettazione e la direzione dei lavori di un fabbricato, nonostante fosse stato sostituito dopo aver violato alcuni doveri legati all'incarico dato. Nella fattispecie, il professionista aveva presentato un decreto ingiuntivo di pagamento al proprio cliente, accolto dai giudici di secondo grado in quanto la raccomandata nella quale si denunciavano i vizi in questione sarebbe stata recapitata oltre gli otto giorni previsti come termine di decadenza.
Diverso il parere degli ermellini, che hanno invece voluto richiamare l'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite, secondo cui "Le disposizioni dell'art. 2226 del c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, e in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale".
Le opere intellettuali sono infatti caratterizzate da complessità ed eterogeneità, per cui secondo la Suprema Corte non è possibile distinguere nettamente tra le cosiddette obbligazioni di mezzi, legate all'esercizio di un'attività lavorativa svolta secondo gli standard di diligenza e perizia, e quelle di risultato, relative invece alla produzione di un'opera o di un servizio che rappresentano il risultato dell'attività: da qui ne deriva che non è applicabile il termine di decadenza di otto giorni previsto per le attività manuali.
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