Difformità e responsabilità del direttore lavori: interviene la Cassazione

di Redazione tecnica - 30/03/2021

Immobili con vizi e difformità catastali: chi è colpevole degli errori? Di chi sono le responsabilità? Il costruttore, il progettista, il direttore dei lavori? È la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1842/2021 che permette di fare chiarezza su questa importante tematica.

Il ricorso

Propone ricorso un gruppo di proprietari che avevano acquistato degli immobili poi risultati con alcuni vizi e difformità catastali. Gli immobili erano stati realizzati da una società. I proprietari hanno chiesto un risarcimento dei danni. Oltre al titolare della società, è stato chiamato in causa anche il direttore dei lavori. Anche a lui viene fatta richiesta di risarcimento dei danni. In appello sia la società che il direttore dei lavori erano stati condannati a un parziale risarcimento dei danni. I proprietari hanno chiesto poi "lumi" alla Corte di Cassazione affinché si esprima sulla questione.

La norma

La Corte di Cassazione ha preso in esame il codice civile e in particolare l'art. 2055 in cui viene specificato che il vincolo di responsabilità solidale fra appaltatore, progettista e direttore dei lavori, opera soltanto nella misura in cui i rispettivi inadempimenti "abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso". Non si estende, quindi, "agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall'appaltatore al quale, sulla base dell'accertamento fatto dal giudice di merito, il direttore dei lavori e progettista non abbia, in alcun modo rilevante, concorso". Un passaggio fondamentale della sentenza.

Unicità del fatto dannoso

Ai fini della responsabilità solidale, proseguono i giudici, l'unicità del fatto dannoso richiesta proprio dall'art. 2055 del codice civile, va intesa volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori del fatto illecito. Pur se, aggiungono i giudici, "il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi". Ma sempre che "la singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno".

Quindi il giudice, come nel caso analizzato in cui il danno è articolato in una pluralità di azioni od omissioni fatte da diversi soggetti, deve verificare, con apposita motivazione, se ricorra un unico fatto dannoso ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano a loro volta, prodotto danni distinti. Dei quali, dice la Corte di Cassazione, ognuno risponde esclusivamente dell'evento di danno "rispetto al quale la sua condotta, attiva od omissiva, abbia operato come causa efficiente ponendosi come suo antecedente causale necessario".

La distinzione del danno

Già la Corte di Appello aveva distinto, rispetto ai danni portati sul tavolo dei giudici per vizi e difetti di costruzioni, quelli imputabili solo al costruttore e quelli imputabili anche al direttore dei lavori per aver concorso ad averli causati. E per questo aveva deciso che il direttore dei lavori avrebbe dovuto rispondere solo di una parte dei danni causati. Per questo la richiesta dei proprietari di un maggiore risarcimento dei danni è stata respinta e confermata sentenza della corte di Appello.



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