Diniego a permesso di costruire: Illegittimo se manca il preavviso

15/11/2013

Con sentenza n. 809/2013 depositata in Segreteria il 28/10/2013, il TAR del Lazio, sezione di Latina, ha ritenuto illegittimo e annullato un diniego a permesso di costruire per il mancato preavviso di rigetto.
Il privato ha impugnato il provvedimento del comune recante il rigetto della domanda di permesso di costruire per la costruzione di un fabbricato da adibire a civile abitazione su un terreno di proprietà basandosi sul fatto che il terreno oggetto dell’intervento edilizio è classificato in zona C1 per la quale l’edificazione è subordinata all’approvazione di uno o più piani particolareggiati di iniziativa comunale, inesistente al momento della richiesta, comprovando l’inutilità per l’area de qua di un previo piano attuativo e lamentando, soprattutto, che sul piano procedurale siano state omesse delle garanzie partecipative previste dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
In particolare, la norma impone alle pubbliche amministrazioni, di comunicare tempestivamente ai privati i motivi che ostano al rilascio del permesso di costruire in modo che questi possano presentare le proprie osservazioni per tempo, prima della decadenza della richiesta.
Il preavviso di rigetto, quindi, risulta conditio sine qua non per l’amministrazione comunale affinchè il privato non possa appellarsi ulteriormente, scaduti i termini per la richiesta.

A cura di Gabriele Bivona



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