Dipartimento funzione pubblica: Pubblicate le linee guida in materia di collocamento obbligatorio
12/09/2019
Sulla Gazzetta ufficiale n. 213 dell’11 settembre 2019 è stata pubblicata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 24 giugno 2019, n. 1 recante “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25”
Nella premessa è precisato che dalla complessità delle disposizioni normative in materia di collocamento obbligatorio presso le amministrazioni pubbliche emerge l’opportunità di dettare indirizzi applicativi e linee guida per una corretta ed omogenea applicazione della normativa di riferimento. La direttiva è stata, poi, oggetto di condivisione con il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della difesa, il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute, con l’ANPAL, l’INL, l’INPS, preventivamente inviata alla Consulta nazionale per l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità ed alle principali associazioni di categoria. È stato, anche, acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 20 giugno 2019.
La finalità perseguita è quella di rendere più efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collocamento obbligatorio, in coerenza con:
- l’art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di eguaglianza per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- l’art. 4 della Costituzione, il quale sancisce il diritto al lavoro di tutti i cittadini e afferma che compito della Repubblica è quello di promuovere le condizioni che questo diritto rendono effettivo;
- l’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 secondo cui occorre favorire la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 che adotta il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità;
- la legge del 4 novembre 2010, n. 183 che, nel modificare alcuni articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha rafforzato la garanzia del principio di parità e pari opportunità ed il conseguente divieto di discriminazione;
- il comma 2 dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001 secondo cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure per attuare le direttive dell’Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
Con la direttiva in argomento vengono affrontate, anche, le tematiche che scaturiscono dall’estensione dei benefici della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», ad altre categorie di beneficiari, quali le vittime del dovere e di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni od infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.
Ricordiamo che la legge n. 68/1999 si applica sia al lavoro privato, sia al lavoro pubblico. Nel contesto della direttiva oggetto della presente notizia è stato seguito il criterio di richiamare gli orientamenti interpretativi elaborati per il settore privato laddove compatibili con il settore pubblico, in assenza di una diversa e specifica disciplina per le pubbliche amministrazioni.
La direttiva, tuttavia, fornisce indicazioni solo per quanto riguarda il datore di lavoro pubblico e, conseguentemente, le amministrazioni pubbliche applicheranno la disciplina normativa in materia tenendo conto delle linee di indirizzo contenute nella direttiva stessa.
Rimangono salve le disposizioni speciali vigenti per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001. In relazione agli indirizzi di cui alla presente direttiva si considerano superati, ove non espressamente riportati, i contenuti della Circolare del 14 novembre 2003, n. 2.
La direttiva in 9 paragrafi, suddivisi in tre sezioni oltre le disposizioni generali, tratta i seguenti argomenti:
Disposizioni generali
- Ruolo del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
- Misure di sostegno alle categorie protette;
- Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità;
Sezione prima: legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2
- Le categorie protette dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- Le categorie protette dell’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
Sezione seconda: legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
- Le categorie protette dell’art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;
Sezione terza: le categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dell’art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, N. 407
- Le vittime del dovere;
- I caduti sul lavoro;
- I testimoni di giustizia.
In allegato la Direttiva 24 giugno 2019.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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