Direttore del lavori e Dibattito pubblico: decreti al vaglio delle Commissioni

16/01/2018

Il Presidente del Senato Pietro Grasso nella Seduta del 9 gennaio scorso ha comunicato che "Per effetto dello scioglimento delle Camere, l'attività legislativa dell'Assemblea e delle Commissioni, secondo la prassi parlamentare, è limitata all'esame di atti dovuti, quali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti urgenti connessi ad adempimenti internazionali e comunitari. Possono, inoltre, svolgersi, in sede di Commissione, le procedure per i pareri parlamentari sugli atti del Governo".

Il Senato dovrebbe esprimere, quindi, il proprio parere sia sullo “schema di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture” sia sullo “schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico”. Sino ad oggi, però, l’8a Commissione (Lavori Pubblici, Comunicazioni) del Senato non ha in previsione alcuna seduta con all’ordine del giorno i due provvedimenti.

Diversa la situazione della Camera dei deputati che in VIII Commissione (Ambiente) ha inserito per domani 17 gennaio all’ordine del giorno per le ore 12:00 entrambi i provvedimenti; il primo (un decreto ministeriale  sulle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture) con relatore il deputato Raffaella Mariani ed il secondo (un DPCM relativo al regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico) con relatore il presidente Ermete Realacci.

Come ben sappiamo il primo è un provvedimento atteso ormai da lungo tempo perché avrebbe dovuto essere adottato, come disposto dall’articolo 111, commi 1 e 2 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice stesso e, quindi, entro il 19 luglio 2016 ed il ritardo ormai accumulato è di un anno e mezzo con l’aggravante che con l’entrata in vigore del Dd.lgs. n. 50/2016 erano stati abrogati gli articoli dal 147 al 167 contenuti nella Parte II, Titolo VIII, Capi I, II e III del Regolamento n. 207/2010 e che, ancora oggi, con la “dimenticanzadi un periodo transitorio (leggi notizia) relativamente alle norme sulla direzione dei lavori contenute nel previgente Regolamento n. 207/2010 esiste un vuoto normativo creatosi con l’abrogazionetout court” e senza alcun periodo transitorio degli articoli (dal 147 al 177) relativi alla Parte II, Titolo VIII del Regolamento n. 207/2010; in pratica con tale abrogazione sono state cancellate tutte le norme cui un direttore dei lavori poteva far riferimento relativamente, tra l’altro,  alla consegna dei lavori, alla sospensione e ripresa dei lavori, alla sospensione illegittima, ala determinazione dei nuovi prezzi, alle contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore, ai sinistri alle persone e danni, ai danni cagionati per fora maggiore, all’accettazione qualità ed impiego dei materiali che durerà sin quando non sarà pubblicato il decreto del MIT relativo all’articolo 111, comma 1 relativo alle modalità con cui il direttore dei lavori effettua l’attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione di lavori.

Tra l’altro, anche se le Commissioni di Camera e Senato dovessero riuscire a confezionare ilproprio parere prima del 4 marzo 2018 (data delle elezioni), il provvedimento, a nostro parere, non potrebbe essere adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti perché sarebbero necessari un nuovo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato, che si erano espressi (il Consiglio superiore dei lavori pubblici con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n. 6907 del 22 luglio 2016 ed il Consiglio di Stato con parere n. 2282 del 3 novembre 2016) su un documento totalmente differente (quello originario era composto da 2 articoli e 2 allegati) e prima dell’entrata in vigore del “decreto correttivo” di cui al d.lgs. n. 56/2017.

A cura di arch. Paolo Oreto



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