Disposizioni per il rilancio dell'economia: votata la fiducia al Decreto del Fare

24/07/2013

Nella seduta odierna la Camera ha votato, con 427 voti favorevoli e 167 contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (C. 1248-A/R), nella versione approvata dalle Commissioni dopo il rinvio deliberato dall'Assemblea.

Come già anticipato, sono, dunque, confermati gli articoli 1, 18 e 30 che riguardano:
  • Art. 1 - Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - con l'inserimento del comma 5-bis, le risorse previste nel Fondo di garanzia sono estese ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.
  • Art. 18 - Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni - sono destinati fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Al fine di predisporre un piano di edilizia scolastica, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelli in cui sia stata censita la presenza di amianto, e garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni.
  • Art. 30 - Semplificazioni in materia edilizia - viene prevista la possibilità di modificare le sagome degli edifici esistenti con SCIA. In particolare, all'interno delle zone omogenee A (decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444) e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A e a quelle equipollenti, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

A cura di Ilenia Cicirello


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