Distanze tra edifici: La Corte costituzionale blocca le deroghe regionali

30/01/2013

La Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 23 gennaio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), in quanto, consentendo espressamente ai Comuni di derogare alle distanze minime fissate nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, senza rispettare le condizioni stabilite dall'art. 9, ultimo comma, del medesimo decreto ministeriale (le deroghe, a garanzia dell'interesse pubblico relativo al governo del territorio, devono essere inserite in appositi strumenti urbanistici) eccede la competenza regionale concorrente del "governo del territorio", violando il limite dell'"ordinamento civile", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in contrasto con le disposizioni dell'art. 117, co. 2, lett. l), e comma 3, della Costituzione.

Il problema di legittimità costituzionale, con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, è stato sollevato dalla Corte di cassazione.
I giudici della Corte costituzionale, nella sentenza in argomento, ricordano che "la regolazione delle distanze tra i fabbricati deve essere inquadrata nella materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 114 del 2012, n. 173 del 2011, n. 232 del 2005). Infatti, tale disciplina attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi e ha la sua collocazione innanzitutto nel codice civile. La regolazione delle distanze è poi precisata in ulteriori interventi normativi, tra cui rileva, in particolare, il citato d.m. n. 1444 del 1968" anche se aggiungono che "la giurisprudenza costituzionale ha altresì chiarito che, poiché i fabbricati insistono su di un territorio che può avere rispetto ad altri - per ragioni naturali e storiche - specifiche caratteristiche, la disciplina che li riguarda - ed in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso - esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici (sentenza n. 232 del 2005), la cui cura è stata affidata alle Regioni, in base alla competenza concorrente in materia di governo del territorio, ex art. 117, terzo comma, Cost..".

In definitiva, però, la Corte costituzionale, con la sentenza in argomento precisa che "la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio" e conclude aggiungendo che quando "le norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici, esulino da tali finalità, ricadono illegittimamente nella materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.".

di Gabriele Bivona


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