Durc: La nota Inail sull'intervento sostitutivo della stazione appaltante

27/03/2012

La Direzione centrale rischi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con nota prot. 60010 del 21 marzo scorso indirizzata alle strutture centrali e territoriali avente ad oggetto "DURC - Intervento sostitutivo della stazione appaltante - Art. 4 D.P.R. n. 207/2010" è intervenuta sul problema relativo al procedimento per il pagamento da parte della stazione appaltante delle inadempienze contributive dell'operatore economico.

La nota dell'Inail dopo una premessa in cui viene precisato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito di approfondimenti congiunti anche con l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha emanato la circolare n. 3/2012 a cui si fa integrale rinvio, tratta:
  • l'ambito di applicazione
  • l'intervento sostitutivo in caso di subappalto
  • l'intervento sostitutivo ed il procedimento ex art. 48-bis DPR n. 602/1973
  • i casi particolari
  • il flusso operativo
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Nella nota viene ricordato che, ai fini dell'applicazione dell'intervento sostitutivo:
  • l'inadempienza contributiva indicata nel DURC riguarda un determinato "operatore economico", termine con cui si intende qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici e che, ai fini del DURC, sia tenuto all'obbligo assicurativo nei confronti di INAIL ed INPS e, nel caso di imprese edili, anche nei confronti della Cassa Edile;
  • il termine "contratto pubblico" comprende tutte le tipologie di appalti pubblici, i servizi e le attività in convenzione e/o concessione, nonché tutti gli altri contratti, assoggettati ad una procedura di evidenza pubblica e disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto un dare o un facere funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio e dietro pagamento di un corrispettivo.

L'intervento sostitutivo trova applicazione nel caso di inadempienze contributive segnalate nel DURC relative "a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto", pertanto è attivabile in relazione ad ogni operatore economico, sia esso appaltatore che subappaltatore, per il quale, in occasione del pagamento delle relative prestazioni, la stazione appaltante abbia acquisito un DURC attestante l'irregolarità.

In base alle indicazioni ministeriali, l'intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante per le inadempienze contributive dei subappaltatori ha come limite il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore.
Una volta soddisfatta, anche solo parzialmente, la pretesa creditoria degli Enti nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento all'appaltatore regolare.
Anche nel caso del subappaltatore, qualora l'importo dell'irregolarità indicata sul DURC sia superiore alla somma a disposizione della stazione appaltante, ai fini del pagamento agli Enti deve applicarsi il criterio proporzionale.

A cura di Gabriele Bivona


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