Durc: Sulla Gazzetta ufficiale il decreto che dà il via al rilascio con le compensazioni
17/07/2013
Sulla Gazzetta ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 13 marzo 2013 recante “Rilascio del documento unico di
regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che
attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed
esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di
importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora
versati da parte di un medesimo soggetto”.
Con la pubblicazione del decreto in argomento viene resa possibile la compensazione dei debiti contributivi delle imprese con i crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione nel settore degli appalti e viene risolto il problema normativo che limitava la possibilità di compensazione dei crediti ai certificati di regolarità contributiva rilasciati per la richiesta di accesso a incentivi e agevolazioni.
Il decreto era atteso dalle imprese ed era l’unica soluzione idone a risolvere la questione ed ora diventa possibile il rilascio di un Durc regolare in presenza di una certificazione del credito che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per un importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati. Una possibilità che ora vale per il Durc rilasciato a tutti i fini previsti dalla legge, dunque anche per la partecipazione agli appalti pubblici.
Viede data, ora, piena attuazione alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge n.52/2012, convertito dalla legge n. 94/2012 e vengono disciplinate le modalità di rilascio e di utilizzazione del DURC in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, come da ultimo modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge n.52/2012, convertito dalla legge n. 94/2012, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il predetto documento con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge n.52/2012, convertito dalla legge n. 94/2012, precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.
© Riproduzione riservata
Con la pubblicazione del decreto in argomento viene resa possibile la compensazione dei debiti contributivi delle imprese con i crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione nel settore degli appalti e viene risolto il problema normativo che limitava la possibilità di compensazione dei crediti ai certificati di regolarità contributiva rilasciati per la richiesta di accesso a incentivi e agevolazioni.
Il decreto era atteso dalle imprese ed era l’unica soluzione idone a risolvere la questione ed ora diventa possibile il rilascio di un Durc regolare in presenza di una certificazione del credito che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per un importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati. Una possibilità che ora vale per il Durc rilasciato a tutti i fini previsti dalla legge, dunque anche per la partecipazione agli appalti pubblici.
Viede data, ora, piena attuazione alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge n.52/2012, convertito dalla legge n. 94/2012 e vengono disciplinate le modalità di rilascio e di utilizzazione del DURC in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, come da ultimo modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge n.52/2012, convertito dalla legge n. 94/2012, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il predetto documento con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge n.52/2012, convertito dalla legge n. 94/2012, precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.
A cura di Gabriele
Bivona
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