Durc in compensazione dei crediti: Istruzioni del Ministero
28/01/2014
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha, recentemente,
definito la piattaforma informatica per la certificazione e
consultazione dei crediti delle imprese nei confronti della
P.A., valida anche ai fini della richiesta di Durc ai sensi
all’art. 13bis, comma 5 del decreto-legge 9/5/2012 n. 52 (Spending
Rewiev) convertito dalla legge 6/7/2014, n. 94.
Con la norma in argomento veniva prevista la possibilità, per l'impresa, in difetto nei versamenti realivi ai contributi tributari e di lavoro, di ottenere un Durc utilizzando propri crediti certi vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.
Successivamente, in riferimento alla norma primaria, era stato emanato il Decreto del Ministero dell’Economia 13 marzo 2013 recante “Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
Oggi, con la definizione della piattaforma informativa è possibile procedere al rilascio del Durc anche in presenza di crediti certi da parte delle imprese di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati.
Il Ministero nel proprio sito dedicato alla certificazione del crediti ha predisposto una “Guida al rilascio del durc in presenza di certificazione del credito” (allegata alla presente notizia) in cui viene precisato che La procedura si articola nei seguenti passi:
© Riproduzione riservata
Con la norma in argomento veniva prevista la possibilità, per l'impresa, in difetto nei versamenti realivi ai contributi tributari e di lavoro, di ottenere un Durc utilizzando propri crediti certi vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.
Successivamente, in riferimento alla norma primaria, era stato emanato il Decreto del Ministero dell’Economia 13 marzo 2013 recante “Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
Oggi, con la definizione della piattaforma informativa è possibile procedere al rilascio del Durc anche in presenza di crediti certi da parte delle imprese di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati.
Il Ministero nel proprio sito dedicato alla certificazione del crediti ha predisposto una “Guida al rilascio del durc in presenza di certificazione del credito” (allegata alla presente notizia) in cui viene precisato che La procedura si articola nei seguenti passi:
- Passo 1: il titolare del credito, avvalendosi delle funzionalità offerte dalla Piattaforma, salva su un dispositivo elettronico (chiavetta USB, Hard Disk, etc.), ovvero stampa, la richiesta di rilascio del DURC;
- Passo 2: il titolare del credito presenta la suddetta richiesta agli Enti tenuti al rilascio del DURC;
- Passo 3: l’operatore dell’Ente tenuto al rilascio del DURC si collega al sistema PCC mediante il link fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva per verificare la sussistenza e l'importo dei crediti riportati sulla richiesta di rilascio del DURC esibita.
A cura di Gabriele
Bivona
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