Durc non regolare?irrilevante l'adempimento tardivo
30/04/2019
Un DURC non regolare comporta una presunzione legale di gravità delle violazioni previdenziali e, pertanto, l'esclusione dell'impresa dalla gara.
Lo ha confermato l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera 30 gennaio 2019, n. 63 con la quale ha fornito un parere di precontenzioso in riferimento all'esclusione di un'impresa da un appalto.
I fatti
Oggetto della richiesta di verifica di legittimità all'Anticorruzione è la revoca dell'aggiudicazione di una gara per avere acquisito la stazione appaltante un DURC "non regolare". In particolare, la stazione appaltante aveva ricevuto un DURC “non regolare” da parte di una Cassa edile provinciale, per assenza di iscrizione.
Il ricorrente aveva, però, fatto presente che, essendo impresa di nuova costituzione, essa si era iscritta alla Cassa Edile di un'altra provincia in quanto aveva iniziato la propria attività con un appalto tra privati ma che, nonostante la produzione di un DURC regolare di questa Cassa Edile, la stazione appaltante aveva comunque confermato la revoca dell’aggiudicazione.
Nonostante l’impresa avesse inviato una successiva dichiarazione di DURC regolare, la stazione appaltante aveva affermato che la valutazione di gravità o meno dell’infrazione previdenziale spetta agli enti previdenziali e che pertanto un DURC non regolare comporta una presunzione legale di gravità delle violazioni previdenziali.
La stazione appaltante aveva evidenziato che l’impresa doveva essere in regola con gli adempimenti previdenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura, e pertanto risultava irrilevante un eventuale adempimento tardivo.
La decisione dell'ANAC
Come ricordato dall'ANAC alla luce dell'art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), sono qualificate come “gravi” tutte le violazioni "ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)" e per consolidata giurisprudenza «la nozione di "violazione grave" degli obblighi previdenziali, che comporta l'esclusione delle imprese concorrenti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione, non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del DURC; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto".
Pertanto, l'infrazione debitamente accertata deve ritenersi tale se sia stata accertata dai competenti organi previdenziali, salva l'ipotesi che sia stata promossa dal soggetto interessato azione dinanzi all'autorità giudiziaria per contestarne le risultanze e l'Amministrazione, a fronte di DURC negativi, legittimamente esclude dalla gara stessa l'impresa.
Il DURC utile ai fini dell'ammissione alle gare d'appalto deve essere tale da fotografare la situazione globale dell'impresa, indipendentemente dal luogo o dai luoghi dove essa abbia attivato i propri singoli cantieri. In ragione del carattere anche normativamente unico del documento di regolarità contributiva ma, soprattutto, in considerazione della centralizzazione della banca dati da cui ciascuna Cassa edile deve attingere i contenuti della propria attestazione, non è richiesto dalla normativa vigente il rispetto di alcuna specifica competenza territoriale, ma occorre invece la mera verifica di completezza dell'attestazione contenuta nel documento.
In definitiva, la stazione appaltante in presenza di un DURC “non regolare”, non poteva che procedere all’esclusione in quanto le risultanze del DURC rilasciato dagli enti a ciò preposti sono vincolanti per l’Amministrazione procedente.L’operatore economico aveva l’onere di contestare tempestivamente dinanzi all’autorità giudiziaria le risultanze del DURC “non regolare”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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